Covid-19: la sanificazione del condominio è obbligatoria?
24/02/2021
Gli amministratori di condominio si confrontano da mesi con questioni legate al Coronavirus.
Una delle più delicate è capire quando è necessario sanificare le parti comuni del condominio e come ripartire il relativo costo.
La sanificazione ha lo scopo di eliminare qualsiasi batterio e agente contaminante che con le comuni pulizie non si riuscirebbe a rimuovere.
La sanificazione delle parti comuni del condominio (per esempio le scale, i portoni d’ingresso, i portici, le facciate, le aree destinate a parcheggio, ecc.) può essere fatta a scopo precauzionale oppure perché sussiste un obbligo specifico nel comune in cui abitiamo.
L'amministratore di condominio deve quindi verificare se sono state emanate delle ordinanze comunali che impongono la sanificazione, anche in assenza di contagio. In tal caso egli ha l’obbligo di organizzare l’intervento.
Se invece nel comune di riferimento non ci sono ordinanze specifiche
l’amministratore potrà procedere a sua discrezione.
L’amministratore, quando viene a conoscenza di casi di contagio in condominio, dovrebbe comunque far eseguire l’attività di sanificazione.
In caso di inerzia, un singolo condomino potrebbe infatti fare un’esplicita richiesta all'amministratore di procedere in tal senso.
Le indicazioni generali sulla pulizia sono contenute nella circolare nr. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (paragrafo "Pulizia di ambienti non sanitari").
- Le spese per la sanificazione sono determinate da una assoluta urgenza e come tali non necessitano di un’autorizzazione preventiva da parte dell’assemblea (art. 1135, secondo comma, del Codice Civile), salvo l’obbligo per l’amministratore di indicarne l’importo nel rendiconto.
- Il costo per la sanificazione rientra tra le spese straordinarie e viene diviso tra tutti i condomini in base alle tabelle millesimali.
- In ogni caso se l’amministratore disponesse una sanificazione e volesse evitare contestazioni successive sull’importo della spesa sostenuta, sarebbe opportuno che richiedesse vari preventivi da parte di più ditte specializzate.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla ordinanza del comune potrebbe comportare, per l’amministratore, delle conseguenze sotto il profilo penale (art. 650 del codice penale) e anche l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell’ art. 7-bis del D. lgs. n. 267/2000).
Se sei già nostro cliente e hai ancora dei dubbi, contattaci. Siamo sempre a tua disposizione.