Chi risponde per i danni da investimento di fauna selvatica?
22/01/2018
Se nel percorrere con il proprio veicolo una strada statale, provinciale o comunale, capita di investire un animale selvatico che si è immesso improvvisamente sulla carreggiata o che, vittima di un investimento, giace sulla strada e per evitarlo si sbandi o urti un’altra vettura, è possibile chiedere il risarcimento danni.
Chi è ritenuto responsabile?
Per individuare l’ente responsabile, la giurisprudenza ha specificato che “la Regione è responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c. per i danni provocati da animali selvatici a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da norme specifiche ed anche in caso di delega di funzioni amministrative alle province […]” (Cass. Civ. n. 3384/2015). Infatti, anche se la legge 698/1977 considera la fauna selvatica patrimonio dello Stato, è altrettanto vero che l’art. 9 della legge 157/92 attribuisce alle Regioni le funzioni di programmazione e coordinamento in materia faunistica, nonché quelle di controllo e protezione delle specie selvatiche. Le Regioni hanno inoltre il compito di adottare tutte le misure di competenza per evitare che la fauna selvatica provochi danni a cose o persone.
Come chiarito dalla Cassazione, la Pubblica Amministrazione ricopre una posizione di garanzia nei confronti degli utenti della strada che le impone la c.d. “responsabilità oggettiva”, valida anche se questa non ha alcuna colpa per l’evento. È escluso solo il caso in cui l’automobilista sia a sua volta colpevole del mancato rispetto delle regole di prudenza (Cass. sent. n. 11785/17).
Tuttavia, un’altra pronuncia della Cassazione (Cass. ord. n. 12944/15) stabilisce che la Regione può delegare alla Provincia il compito di gestire la fauna selvatica. In tal caso a risarcire sarà quest’ultima.
Una recente sentenza della Cassazione (sent. n. 22345/17) riguardante un sinistro causato dall'impatto con un animale di grossa taglia in cui la domanda di risarcimento dell’automobilista si era incentrata sulla soluzione di continuità esistente tra le barriere laterali, aveva riconosciuto responsabile l’ente proprietario della strada.
La responsabilità in questo caso non può essere imputata all'ente che ha la custodia di animali selvatici, che di norma appartiene alle Regioni in base all’art. 2043 c.c.,.
La sentenza di riferimento infatti afferma non competere agli enti responsabili per la custodia degli animali il “dover curare l’installazione di reti, fossi e guard-rail ai bordi delle strade, essendo tale obbligo proprio dell’ente proprietario delle strade”.
Compete invece all'ente proprietario di una strada rispondere dei danni recati all'automobilista qualora le caratteristiche dei luoghi in cui è avvenuto il sinistro stradale gli impongano particolari cautele.
- Ha l’obbligo di garantire la sicurezza della viabilità a margine delle zone frequentate dalla selvaggina;
- Deve predisporre un’idonea segnaletica in tutti quei tratti in cui sia possibile l’attraversamento di fauna selvatica o adottare adeguate tecniche di contenimento della selvaggina.
In mancanza di tali precauzioni – per esempio la segnaletica non viene posizionata - l’automobilista che abbia subito un danno da investimento di un animale selvatico, potrà chiedere il risarcimento all'ente competente.
I doveri dell’ente
- Il soggetto danneggiato deve dimostrare (ai sensi dell’articolo ex art. 2043 del Codice Civile) l’esistenza del danno.
- Il soggetto danneggiato deve dimostrare che il danno sia stato causato dall'investimento dell’animale selvatico e dall’assenza della segnaletica o delle barriere di contenimento.
- È necessaria “l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico” (Cass. sent. n. 9276/14).
Nessuna richiesta di risarcimento può quindi spettare se non emergono prove dell'addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili all'ente pubblico competente.
La responsabilità ricade senza dubbio sul proprietario, in base al disposto all’art. 2052 del Codice civile. “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo che lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse in custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Il proprietario ha inoltre l’obbligo di provvedere al risarcimento dei danni da quest’ultimo eventualmente prodotti.
In caso di animali selvatici, invece, non è configurabile una posizione di custodia o di vigilanza dell’ente pubblico e dunque non opera nessuna presunzione di colpa.
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