Aggressione o incidente con cane randagio:
chi è chiamato a risarcire il danno?
08/04/2019
Aggressioni ed incidenti stradali che vedono coinvolti cani randagi sono, purtroppo, sempre più frequenti, soprattutto durante il periodo estivo, quando molti cani vengono abbandonati, andando incontro ad un destino crudele.
Vale il principio secondo il quale è responsabile il soggetto che ha la detenzione dell’animale, anche solo materiale e di fatto, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico tra soggetto e animale (vedi Corte di Cassazione Penale con le sentenze n. 17145 e n. 17133 del 5.04.2017 e sentenza n. 20102/18).
Nel caso in cui invece ci fosse un “detentore momentaneo o saltuario” di un cane (ad esempio nel caso in cui si accolgano saltuariamente presso la propria abitazione dei cani randagi per sfamarli), costui assume una posizione di garanzia nei confronti di terzi e, conseguentemente, grava su di lui l’obbligo di controllare e custodire l’animale con l’adozione di ogni cautela volta a prevenire aggressioni e danni, a prescindere dalla formale proprietà dell’animale.
Fino a qualche tempo fa, per gli incidenti stradali provocati dal randagismo, la Cassazione aveva mantenuto un indirizzo univoco, determinando, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, la responsabilità oggettiva del Comune del luogo dove era avvenuto il sinistro, ovvero dell’Azienda Sanitaria Locale. La ratio di tale principio risiede in quella serie di norme che prevede che i cani randagi si ritengono di appartenenza del Comune del luogo dove l’animale si trova.
Nell’accogliere il ricorso di un ente locale, una più recente sentenza della Suprema Corte (la n. 18954/17 del 31.07.2017) ha invece rimesso in discussione questa chiave di lettura.
In seguito alla richiesta di risarcimento danni, nei confronti del Comune e della Asl territorialmente competente, da parte di un automobilista per un incidente causato da un cane randagio che aveva improvvisamente attraversato la strada, i giudici hanno chiarito che questo tipo di responsabilità è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 del codice civile e non da quelle di cui all’art. 2052: ciò in considerazione della natura degli animali nei confronti dei quali, come per gli animali selvatici, non è possibile ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del randagismo.
Nel testo del provvedimento emerge quindi un nuovo ed importante principio, secondo il quale il Comune non è più automaticamente responsabile per il solo fatto di essere custode del suolo pubblico e, quindi, di doverlo “mettere in sicurezza”. Al contrario è necessario dimostrare una specifica colpa da parte dell’Amministrazione.
Si passa, quindi, da una responsabilità oggettiva, disciplinata dall'art. 2051 c.c., ad un comportamento colpevole, ex art. 2043 c.c. e il danneggiato dovrà provare che l’Ente ha omesso o violato qualche obbligo su di esso gravante.
Al danneggiato non basta più dimostrare di aver subito l’infortunio e che questo è diretta conseguenza del comportamento dell’animale, ma diventa obbligatorio dar prova anche che il Comune ha omesso o violato uno degli obblighi cui è tenuto, come ad esempio quello di attivarsi immediatamente a seguito di specifiche segnalazioni, da parte dei cittadini, circa la presenza di animali randagi in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell’ente preposto.
L’automobilista che sostiene di aver fatto un incidente a causa di un cane randagio ma non prova che nei giorni precedenti la presenza dell’animale in zona era stata segnalata e l’ente locale non era intervenuto, perde il diritto al risarcimento. Del resto, è praticamente impossibile pretendere un controllo così penetrante nei confronti dei cani randagi che, per loro natura, si muovono sempre da una zona all'altra.
Un effetto positivo del provvedimento potrebbe essere quello di costituire un incentivo per la popolazione a segnalare la presenza di cani randagi sulle strade e non limitarsi unicamente ad allontanare l’animale dalla propria zona.
Sarà sempre più arduo ottenere un risarcimento del danno: il danneggiato dovrà provare la colpa grave ovvero la negligenza dell’ente preposto a vigilare sul fenomeno del randagismo.
In situazioni come queste, per far valere le proprie ragioni e dimostrare la responsabilità del Comune o dell’ASL, essere assicurati con la polizza ARAG Tutela Legale Circolazione può essere molto utile perché consente di farsi assistere in ogni fase della richiesta danni, anche per mezzo di perizie di parte, con tutte le spese a carico della compagnia.
In collaborazione con:
Studio Legale Associato Franciosa – Passini
Viale Mazzini, 123
00195 Roma
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