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13/03/2019

Il ricorso ai sistemi di videosorveglianza è sempre più frequente, in aree pubbliche, private, condominiali etc.

Tuttavia, non sempre chi ricorre all'installazione è consapevole delle norme che regolano la materia, soprattutto in tema di riservatezza. Vi sono infatti limiti e regole ben precise sia in ordine ai luoghi in cui vengono installate le videocamere che per coloro che sono legittimati a farlo.

 

Il problema principale è far convivere ragioni di sicurezza, prevenzione, ordine pubblico, con il superiore diritto alla privacy di ogni soggetto.

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L’installazione di videocamere negli spazi comuni di un condominio, come pianerottoli, scale, garage, cortili interni.

Il caso più frequente riguarda la volontà di singoli o della comunità condominiale di procedere all'attivazione di simili sistemi. Il Garante della Privacy ha stabilito che l’installazione delle telecamere nelle parti comuni del condominio è possibile se votata a maggioranza all'interno dell’assemblea condominiale, come sancito dall'art. 1122 ter del codice civile.

Ma anche al singolo condomino è concesso installare un proprio sistema di videosorveglianza, a condizione che questo sia debitamente segnalato ed inquadri solamente le porzioni di condominio che fanno parte della sua proprietà.
L’utilizzo improprio delle videoregistrazioni grava totalmente sul singolo condomino.

E’ obbligatorio indicare la presenza di telecamere nel condominio utilizzando un’apposita segnaletica, ed inoltre l’inquadratura deve interessare solamente gli spazi di pertinenza, cioè spazi di proprietà esclusiva o comuni a seconda dei casi.
 

Chi è responsabile per il condominio?

 
Il garante del corretto uso delle telecamere è naturalmente l’amministratore di condominio; spetta a lui, infatti, vigilare sul corretto utilizzo degli impianti, con particolare riferimento alla conservazione dei dati acquisiti (in questo caso, le videoriprese).
Di norma le riprese possono essere conservate fino ad un massimo di 48 ore (in casi particolari anche per più tempo). L’amministratore, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, risponde in solido con chi utilizza impropriamente o diffonde senza consenso il contenuto delle videoregistrazioni.
 

Il consenso del condominio è sempre necessario?

 

Pensiamo ad esempio al caso di un’operazione di polizia volta a sgominare lo spaccio di droga all'interno di un condominio, che preveda l’utilizzo di telecamere che riprendono le scale e i pianerottoli del condominio stesso.

Cosa succede in questi casi? Può l’autorità travalicare il diritto alla privacy della comunità condominiale in nome di indagini in corso?

 

Secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 38230/2018), ciò è possibile e legittimo.

È consentito installare sistemi di videosorveglianza negli spazi comuni del condominio allo scopo di individuare e prevenire la consumazione di reati, perché le parti comuni non rappresentano luoghi di privata dimora e pertanto la loro ripresa non lede il diritto all’inviolabilità del domicilio.

  • Installare una telecamera all’interno del condominio per ragioni di prevenzione e sicurezza non costituisce una violazione della privacy né reato ai sensi dell’art. 615 bis c.p., in tema di interferenze illecite nella vita privata, neanche in difetto di consenso del condominio.
  • Il principio enunciato dalla Cassazione si basa sul fatto che “i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti. Essi sono destinati, in realtà, all'uso di un numero indeterminato di soggetti” esattamente come un qualsiasi luogo di pubblico passaggio.

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Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

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