In caso di infortunio all'interno di un condominio, a chi chiedere i danni?
Scopri cosa dispone la giurisprudenza in materia
16/10/2018
Chiunque subisca un infortunio, all’interno di un condominio, nelle parti comuni, può chiedere un risarcimento. Per questa eventualità sarà il condominio a rispondere, in ragione dell’art. 2051 del codice civile secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia".
Si tratta di una responsabilità a titolo obiettivo (cioè è quella responsabilità posta a carico del soggetto senza che a gli possa essere addebitata colpa o dolo) che origina dal semplice fatto che il condominio è custode dei luoghi.
Per ottenere il risarcimento del danno, al danneggiato sarà sufficiente dimostrare l’esistenza del rapporto di custodia tra condominio e cosa nonché un nesso di causa ed effetto tra cosa (scale, pianerottoli etc.) e danno subito. Si tratta di un principio ormai costante nella giurisprudenza (da ultimo con ordinanza della Cassazione Civile n. 3305 del 12 febbraio 2018).
Il danneggiato dovrà dimostrare di aver usato la dovuta diligenza e di non essere incorso in condotte che in misura concorrente o esclusiva abbiano determinato l’incidente.
Si pensi, ad esempio, al caso di una persona che, incurante delle condizioni di tempo e luogo, si metta in marcia su un motociclo nonostante la presenza di giaccio sulla strada di pertinenza del condominio, cadendo e subendo un infortunio.
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Per il condominio vi è un'unica possibilità di non risultare responsabile, stabilita dall’art. 2051 del codice civile, ovvero la dimostrazione che l’infortunio sia avvenuto per caso fortuito o a causa di fattori esterni, imprevisti ed imprevedibili. Nello specifico, non vi sarà responsabilità del condominio quando ci si trova in presenza di:
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cause di “forza maggiore”, come l’ipotesi di un evento atmosferico di eccezionale gravità per il quale la responsabilità dell’evento non è dipesa dalla condotta del condominio;
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fatto attribuibile al terzo, si pensi al caso in cui sporcizia o altro materiale simile sia stato abbandonato nei locali del condominio da terzi, senza che l’amministratore abbia avuto il tempo materiale di avvedersene e di rimuoverlo.
Si esclude la responsabilità del condominio quando il danno è causato da parte di un bene di proprietà esclusiva di un condomino, ad esempio il danno provocato da un pezzo di intonaco staccatosi dal balcone di uno degli appartamenti dell’edificio; in tal caso l’azione risarcitoria dovrà essere proposta nei confronti del proprietario del balcone; -
condotta negligente o non avveduta del danneggiato
circostanza questa che ricorre nelle ipotesi in cui sia lo stesso danneggiato a porre in essere il pericolo, a causa di un uso improprio o anomalo della cosa comune, oppure nel caso in cui il danno sia evitabile da chiunque facendo uso della comune diligenza.
A tal proposito la giurisprudenza è estremamente chiara e inequivocabile: “ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (Cass. 12895/16 e Cass. 27864/17).
Da quanto esposto, possiamo concludere che la responsabilità del custode è da ritenersi a titolo obiettivo, derivante dalla semplice sussistenza di un rapporto di custodia tra lui e il bene. Al danneggiato basterà dimostrare di avere adottato la normale diligenza e di avere subito il danno per causa della cosa in custodia; di contro al custode rimarrà la sola esimente del caso fortuito.
È bene ricordare la rilevanza dell’eventuale condotta colposa del danneggiato e che questa potrebbe essere valutata come fattore esimente (caso fortuito).
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