L’accesso ai luoghi pubblici con animali da compagnia
04/09/2020
Vista la crescente importanza dell’animale domestico, diventato come un membro della famiglia nella vita di molti di noi, può essere utile sapere se vi siano dei luoghi dove l’accesso sia interdetto oppure permesso solo con particolari modalità.
La normativa in materia, con il concorso di diverse autorità sul tema, risulta estremamente frammentaria.
La normativa tende a limitare l’accesso degli animali di affezione ai luoghi in cui sono presenti cibi e bevande, al fine di evitare potenziali contaminazioni.
Il Regolamento CE n. 852/2004 all’allegato II, capitolo IX, punto 4 stabilisce la necessità di “predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati”.
Tale indicazione è stata recepita dal Ministero della Salute che, con nota n.11359 del 27.03.2017, ha stabilito il divieto per gli animali domestici di avere accesso nei luoghi destinati alla vendita al dettaglio di alimenti.
L’accesso degli animali in questi luoghi è ipotizzabile solo qualora l’animale non si trovi mai nei locali dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati o qualora questo sosti in locali appositamente predisposti all’interno dell’esercizio oppure all’esterno.
Il generale accesso ai luoghi pubblici dell’animale domestico – normalmente disciplinato da regolamenti comunali – è tendenzialmente permesso, seppur con alcune indicazioni.
Un esempio in tal senso è la nuova versione del Regolamento per il Benessere e la Tutela degli Animali approvata nei primi mesi di quest’anno dal Comune di Milano, che dedica al tema il proprio capitolo IV.
È permesso in linea generale l’ingresso di animali d’affezione, purché non di specie selvatica, nelle pubbliche vie, nei luoghi aperti al pubblico e nei locali pubblici.
L’accesso degli animali è permesso, sotto il controllo del proprietario e del detentore, anche sui taxi e sui mezzi di trasporto pubblico.
Nel caso in cui sussistano le condizioni per vietare l’accesso agli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, il responsabile della struttura deve esporre un apposito cartello in posizione visibile all’ingresso e presentare una comunicazione scritta all’Ufficio Tutela Animali.
Da tali eventuali divieti restano comunque esclusi i cani di supporto a persone disabili, quelli delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile.
Una disciplina similare si rinviene, mutatis mutandis, nella maggioranza dei regolamenti comunali vigenti.
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In collaborazione con:
Studio Legale Spagnuoli
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