Il Tribunale amministrativo provinciale di Varsavia (sentenza del 13 maggio 2021), ha confermato un precedente provvedimento del Garante della privacy polacco, e ha condannato un' università alla sanzione di circa 11 mila euro per non avere attuato misure adeguate ad impedire la divulgazione di dati personali su un laptop di un dipendente.
I rischi dello smart working per l'impresa: il furto dei dati
12/01/2022
Può accadere che un dipendente lavori in smart working usando non il computer aziendale ma quello personale.
Se si verifica un furto di tale dispositivo, usato per motivi di lavoro, l'impresa potrebbe essere sanzionata per violazione della privacy?
In questo articolo spieghiamo quali sono i rischi che corre un'impresa in questa situazione.
Nell’esercizio dell’attività di impresa il trattamento di dati personali e/o sensibili è fatto comune.
Al fine di tutelare i dati trattati vi è una specifica normativa comunitaria che è contenuta nel GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016).
Il Garante per la protezione dei dati personali è l’organo competente a vigilare sul rispetto di queste norme ed eventualmente ad irrogare sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 101/2018.
Sanzioni che dovranno essere sempre effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo conto della natura, la gravità, la durata della violazione, il carattere doloso o colposo, le categorie di dati personali interessate.
L’unico soggetto chiamato a rispondere della sanzione amministrativa è il titolare del trattamento ossia l’impresa che si trova a custodire, gestire, ecc., i dati personali e/o sensibili.
Il Garante della privacy polacco aveva accertato che la violazione dei dati era avvenuta a seguito di un furto del computer portatile di un dipendente, universitario, sul quale erano stati salvati i dati personali degli studenti.
In collaborazione con:
Studio Legale Potenza
Avv. Pasquale Potenza
Galleria del Toro, 3
40121 Bologna
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