Infortunio sul lavoro: il danno differenziale
Un infortunio sul lavoro è sempre una situazione complessa, sia per il datore di lavoro sia per chi si è fatto male.
In questo articolo commentiamo i seguenti aspetti:
- l'iter procedurale che segue ad un infortunio;
- che cosa si intende per "danno differenziale" e come si calcola;
- il ruolo della compagnia di assicurazione del datore di lavoro.
Se un lavoratore rimane vittima di un infortunio sul lavoro, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia di sinistro all’INAIL che aprirà la pratica, al fine di risarcire o indennizzare il lavoratore.
Durante tutto il periodo di convalescenza il lavoratore ha diritto alla corresponsione di una indennità giornaliera e, una volta guarito, deve recarsi a visita presso la commissione medica dell’INAIL, per accertare l’entità del danno a cui farà seguito il risarcimento.
Nell'ambito del risarcimento a favore del lavoratore c’è un termine che viene frequentemente menzionato: il cosiddetto “danno differenziale”.
Nel prossimo paragrafo vi spieghiamo di cosa si tratta.
Con il termine “danno differenziale” si intende il danno risarcibile al lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto corrisposto dall’Inail a titolo di indennizzo per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro o al responsabile civile del sinistro a titolo di risarcimento del danno in sede civilistica.
É importante sapere che le prestazioni erogate dall’INAIL sono dovute in ragione del semplice verificarsi dell’infortunio, mentre il risarcimento presuppone due elementi:
- il verificarsi dell’evento dannoso;
- la sua configurabilità come illecito in quanto prodottosi a seguito di un comportamento colposo del datore di lavoro oppure di un terzo.
Il danno differenziale, dunque, spetta a chi, pur percependo già una rendita Inail, dimostra di avere subito un danno ulteriore rispetto a quello che gli è stato riconosciuto e ristorato dall’ente previdenziale.
1) danno biologico (inferiore al 6%): tale tipologia di risarcimento del danno tutela ogni lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore;
2) danno patrimoniale, in cui rientrano non solo le spese “vive” sostenute dal lavoratore (per esempio le spese mediche, di riabilitazione, ecc), ma anche il mancato guadagno a seguito dell’infortunio occorso;
3) danno morale: danno non patrimoniale, che consiste in un turbamento dello stato d’animo;
4) danno esistenziale: inteso come pregiudizio che altera le abitudini e gli assetti relazionali di una persona, determinando concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità della vita (Cass. S.U. 12/06/06 n. 13546).
L’indennizzo dei danni subiti dal lavoratore di grado pari o superiore al 6%, ma inferiore al 16%, viene erogato dall’Inail in capitale.
Dal 16% in poi viene erogato in rendita nella misura indicata nelle apposite tabelle del danno biologico applicate dall’INAIL.
In particolare, se i postumi sono valutabili nella misura compresa tra il 6 e il 15%, il lavoratore infortunato percepirà una somma in capitale che ovviamente varierà a seconda dell’età e del grado di inabilità che abbia riportato.
Se, invece, i danni superano la misura del 15% vi è una presunzione di incidenza anche sulla capacità lavorativa del soggetto, per cui l’Inail riconoscerà una rendita mensile a favore del lavoratore il cui importo sarà calcolato secondo il valore riportato dalle predette tabelle.
La legge di bilancio 2019 e il D.L. n. 34/2019 hanno introdotto alcune previsioni che hanno inciso sul danno differenziale e che sono restate valide anche nel corso del corrente anno.
In particolare, è stato modificato l'articolo 10 del d.p.r. n. 1124/1965, che oggi, ai commi 6, 7 e 8, così recita: "Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, e' liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti.
Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39".
Quindi l'eventuale danno differenziale va calcolato considerando la differenza fra quanto spetterebbe al lavoratore complessivamente, per il danno subito, e quanto gli è stato corrisposto dall'Inail.
Se un lavoratore infortunato si rivolge al datore di lavoro per ottenere il risarcimento del “danno differenziale”, il datore di lavoro deve denunciare il sinistro alla propria Compagnia di assicurazione (si tratta della polizza con la garanzia responsabilità civile verso i prestatori di lavoro).
La compagnia di assicurazione procede, se ci sono i presupposti:
- al risarcimento in favore del lavoratore del danno (il cui ammontare sarà determinato sottraendo all’importo complessivo quanto corrisposto dall’INAIL);
- e al pagamento delle spese legali e medico-legali sostenute per istruire la richiesta risarcitoria.
In collaborazione con:
Studio Legale Associato FRANCIOSA - PASSINI
Piazza Monte Grappa n. 11
00044 - FRASCATI (RM)
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