Infortunio del dipendente per incidente stradale:
Se non può lavorare, il datore di lavoro può chiedere il risarcimento danni?
23/05/2018
Quando un dipendente rimane coinvolto in un incidente stradale, anche al di fuori dell’orario e dell’ambito lavorativo, il datore di lavoro ha la possibilità di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’assenza dal lavoro del dipendente stesso. Non tutti lo sanno.
Tra i danni indiretti che la compagnia assicurativa può essere chiamata a risarcire – e quindi quei danni che sono conseguenza, seppur non immediata, dello stesso incidente – rientrano anche gli oneri economici che il datore di lavoro deve sopportare per l’assenza del lavoratore.
Il datore di lavoro ha diritto ad essere risarcito della somma equivalente all’esborso “a vuoto” della retribuzione (e dei relativi accessori) corrisposta al dipendente infortunato.
Tale esborso si traduce infatti in un danno ingiusto, in quanto l’assenza del dipendente priva il datore delle prestazioni a lui dovute senza però sospendere l’obbligo di corrispondere la retribuzione.
Se poi il datore di lavoro fosse in grado di provare di aver subito un danno maggiore rispetto alla sola retribuzione corrisposta nel periodo di assenza del lavoratore, potrà chiedere un risarcimento anche in misura maggiore.
L’assicuratore, ai sensi dell’art. 1916 c.c., è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo per i danni causati in occasione del sinistro. La legge n. 990/1969 sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore, per accentuare tale obbligo, ha attribuito al soggetto danneggiato dal sinistro la legittimazione a richiedere il risarcimento direttamente all’assicuratore del responsabile. La giurisprudenza ha poi chiarito che nella nozione di danneggiato dalla circolazione di veicoli vanno incluse, oltre alle persone direttamente e fisicamente coinvolte nell’incidente, anche quei soggetti che hanno subito un danno in rapporto di derivazione causale con l’incidente medesimo e quindi anche il datore di lavoro (Cass. Civ., 11100/91).
Quindi, il datore di lavoro che abbia subito un danno a causa dell’invalidità temporanea del dipendente, potrà rivolgere le proprie pretese risarcitorie direttamente nei confronti della compagnia assicurativa. In caso di diniego da parte di quest’ultima, il datore di lavoro potrà poi agire in giudizio contro di essa.
E se il datore di lavoro fosse in possesso di una polizza di tutela legale, la potrebbe utilizzare per farsi assistere in ogni fase della sua richiesta di risarcimento, senza doversi preoccupare delle spese legali o per i periti, anche nel caso in cui fosse necessario andare in giudizio.
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In collaborazione con:
Studio Legale Spagnuoli
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