Incarico professionale: attenzione ai patti verbali
05/07/2021
Un professionista che non mette nero su bianco le intese raggiunte con il cliente rischia di non poter far valere i suoi diritti in un’aula di tribunale.
Caso tipico è quello del mancato pagamento del compenso da parte di un cliente che eccepisce l'inesistenza dell'incarico professionale.
Come fa il professionista a provare l’esistenza dell’accordo?
Vediamolo insieme.
Il contratto d’opera intellettuale è un contratto in base al quale un professionista (commercialista, notaio, architetto, geometra, ecc.), si impegna a eseguire una prestazione intellettuale dietro pagamento di un compenso pattuito liberamente tra le parti o in base a tariffe professionali.
Il contratto di prestazione d'opera, scritto e firmato dalle parti, è l'unico riferimento per un eventuale contenzioso e dunque sarebbe opportuno compilarlo per evitare problemi di interpretazione.
Con riferimento al corrispettivo dovuto al professionista occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 2225 del Codice Civile, il corrispettivo per la prestazione, nel caso non sia convenuto dalle parti e non possa essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, viene stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Pertanto il professionista, per ottenere eventuali ulteriori pagamenti, deve provare necessariamente mediante testimoni che era stato pattuito un corrispettivo ulteriore rispetto a quello corrisposto.
In secondo luogo può ricorrere alle tariffe professionali in vigore e/o all’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento dell’attività svolta.
I contenuti di cui sopra hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne può essere fatto.
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