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09/10/2020

 

Per fronteggiare l’emergenza economica nazionale causata dall’epidemia da Covid-19, il Governo ha promosso una serie di interventi e incentivazioni finalizzati a fare da volano alla ripresa economica.

 

Tra questi, sicuramente il più importante è il Superbonus al 110%, introdotto dalla “Legge Rilancio n. 77/2020”, che prevede che chi esegue una ristrutturazione entro il 31 dicembre 2021 potrà contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici o che riducono il rischio sismico.

Dubbi sugli aspetti giuridici relativi all’Ecobonus 110%?

Gli assicurati ARAG possono contattare ARAGTel!. Un team di Professionisti Legali risponderà a quesiti quali:

Chi ne può beneficiare?
Come deve avvenire la delibera assembleare di approvazione?
Chi assevera che responsabilità ha?
Quali tipologie di contratto possono essere utilizzate?
Quali controlli sono previsti?
A quali sanzioni si va incontro?


L’agevolazione fiscale prevede una detrazione sulle spese sostenute dal contribuente per gli interventi di effettuati su edifici singoli o in condominio che potranno così essere recuperate in 5 anni; in alternativa, può essere trasformata in sconto all’interno della fattura oppure ceduta a banche e fornitori (art. 121 L. 77/2020).

 

Per poter usufruire di tale agevolazione, sono necessari i seguenti presupposti:

 

un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o che si raggiunga la classe energetica più alta;

il risultato deve essere documentato e rilasciato nella forma della dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato.

 


Per quanto riguarda i lavori per la riduzione del rischio sismico, è necessario che l’efficacia degli interventi venga asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico.

In base alla legge, i tecnici professionisti sono incaricati di asseverare:

la regolarità e l’efficacia degli interventi

la congruità delle spese sostenute


Per quanto riguarda la responsabilità in capo ai tecnici, l’articolo 119 comma 14 della legge 77/2020 prevede, nel caso di false asseverazioni, l’applicazione di sanzioni penali se il fatto costituisce reato (dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi) ed una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 2 mila ai 15 mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele.

La legge, sempre nello stesso articolo, prevede che i tecnici debbano obbligatoriamente sottoscrivere una polizza di responsabilità civile patrimoniale per garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

La polizza assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a 500 mila euro, adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle stesse.

L’ organo preposto al controllo è l’ENEA - Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.


Sul tema dell’Ecobonus c’è grande fermento: alcuni importanti istituti di credito, finanziarie, compagnie assicurative stanno valutando l’opportunità di rilevare i crediti d’imposta che lo Stato rimborserà a coloro che hanno effettuato gli interventi sugli immobili oggetto del superbonus.
Infatti la legge prevede la possibilità, da parte del contribuente, di cedere il proprio credito d’imposta a questi soggetti assicurativi e finanziari, ricevendo subito un importo pari al 102% del costo degli interventi effettuati anziché dover attendere dallo Stato il rimborso del 110% in 5 anni.

L’insieme di queste previsioni dovrebbe, a tendere, consentire l’avvio di un gran numero di lavori e la creazione di nuovi posti di lavoro, rilanciando in tal modo l’economia.

Ma vi sono altri rischi che possono gravare sui professionisti che rilasceranno le asseverazioni, oltre a quello coperto dalla polizza di RC per i danni provocati ai clienti e allo Stato?

I rischi legali incombenti sui professionisti previsti dalla L. 77/2020 che non vengono coperti dalla polizza di RC professionale obbligatoria sono relativi alla difesa penale per i fatti che costituiscono reato, ai ricorsi per sanzioni amministrative pecuniarie che possono andare da un minimo di 2.000 euro fino ad un massimo di 15.000 euro per ogni attestazione o asseverazione infedele resa ed infine ai ricorsi per i provvedimenti disciplinari comminati dall’Ordine di appartenenza del tecnico abilitato in seguito all’informativa all’Ordine stesso dell’illecito penale commesso.

La Tutela Legale rappresenta sicuramente il giusto completamento delle coperture assicurative volte a minimizzare il rischio in carico ai professionisti.

Per saperne di più su come difendere i tuoi diritti e per e trovare l’offerta giusta per te, visita la pagina relativa alla polizza ARAG Tutela Legale Professionista.

 

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