Come funziona il subappalto
Il committente insoddisfatto, della realizzazione di un’opera, si può rivolgere direttamente al subappaltatore?
15/03/2022
Una società, alla quale sono stati commissionati determinati lavori, decide di “passare la palla” ad un’altra azienda, magari più competitiva nel realizzare un certo tipo di opera o di servizio.
Ecco il subappalto: si affida l’esecuzione di certe prestazioni a soggetti specializzati per evitare maggiori costi fissi e le difficoltà organizzative connesse alla ricerca di particolari competenze.
Questo avviene spesso nel settore edile ma anche in quello manifatturiero.
Le problematiche che possono nascere dal punto di vista legale, quando un appalto "è accompagnato" da uno o più contratti di subappalto, sono varie.
Nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, l’appaltatore può avvalersi sia dell’opera di lavoratori autonomi (per es. un ingegnere), sia dello strumento del subappalto.
Facciamo un esempio per capire: una impresa edile riceve l’incarico di ristrutturare una casa e decide di dare in subappalto la fornitura e l’installazione dei serramenti.
Il subappalto è un contratto a carattere derivato rispetto al contratto principale di appalto, ma conserva una sua autonomia: le parti del subappalto possono stabilire prezzi e termini di esecuzione e consegna diversi da quelli del contratto principale.
Il Codice Civile definisce l’appalto come quel contratto nel quale una parte (l’appaltatore) assume nei confronti di un'altra parte (committente o appaltante) l'obbligo di compiere, con organizzazione dei mezzi e con gestione a proprio rischio, un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 del codice civile).
Sempre nel codice civile si precisa che l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio senza l’autorizzazione del committente (art. 1656 del codice civile).
Per capire quali prestazioni possono essere oggetto di un subappalto occorre richiamare la distinzione tra:
Appalto di opere: può riguardare ad esempio la costruzione o ricostruzione di un immobile oppure le opere necessarie per la sua manutenzione, ecc. (in questo caso la materia è trasformata per la realizzazione di un nuovo bene o si interviene per la modifica di beni preesistenti);
Appalto di servizi: per esempio un servizio di trasporto (qui non si opera alcuna trasformazione della materia ma si fornisce una prestazione di fare che soddisfa la richiesta del committente).
Non esistono rapporti diretti tra il committente principale e il subappaltatore, non potendo l’uno agire direttamente nei confronti dell’altro e rimanendo a carico dell’appaltatore la responsabilità per il compimento dell’opera o del servizio nei confronti del committente originario.
In altri termini il subappalto non determina il sorgere di diritti od obblighi reciproci tra committente originario e subappaltatore.
La società alfa commissiona alla società beta la costruzione di un particolare macchinario.
La società beta comunica di aver terminato il lavoro ma la società alfa non ritira il macchinario perché il suo committente, che ha firmato il contratto con lei, si rifiuta di corrispondere il prezzo.
Come si è detto nel rapporto di subappalto il subappaltatore instaura un rapporto contrattuale soltanto con il proprio committente, vale a dire l'appaltatore, ed è soltanto a lui che può rivolgere la pretesa di pagamento del corrispettivo dovuto.
Allo stesso modo l'appaltatore non può andare esente da responsabilità, per l'inadempimento nei confronti del subappaltatore, per il semplice fatto che il committente non lo abbia pagato.
Cosa può fare il subappaltatore - la società beta - in questo caso?
É consigliabile innanzitutto mandare una diffida alla società alfa in cui si chiede il pagamento del prezzo e il ritiro del bene.
Se la società alfa non adempie spontaneamente, si può ricorrere ad un giudice sia per il pagamento sia per l’indicazione di un termine per il ritiro del macchinario.
Determinare il danno, conseguente al mancato tempestivo ritiro, con perdita di chance per altri lavori, è compito del giudice che basa la sua decisione sulle prove che vengono prodotte nel processo.
Attenzione: la società beta non può compiere azioni "arbitrarie" di disposizione del macchinario poiché chi ha costruito la macchina ne risponde comunque come custode.
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