Volo cancellato: rimborso oppure volo alternativo
Quando inoltre ti spetta un risarcimento? E se il tuo volo viene annullato per uno sciopero?
Ti comunicano la cancellazione del volo, magari all’ultimo momento.
Provi innanzitutto una grande delusione, poi la voglia di reagire ma magari non sai esattamente cosa fare.
La cancellazione di un volo non è qualcosa di “irreparabile” perché vi è uno scudo che tutela i passeggeri: il regolamento europeo 261/2004.
Qui ti spieghiamo cosa devi fare appena sai che il tuo volo è stato cancellato e come ottenere una somma di denaro come risarcimento, valutando le informazioni che la compagnia aerea ti ha dato (o avrebbe dovuto darti).
Infine cerchiamo di fare chiarezza sugli scioperi del personale delle compagnie aeree.
In caso di cancellazione "non giustificata" i passeggeri hanno diritto alla compensazione pecuniaria:
Questi importi sono ridotti del 50% se vieni riprotetto su un volo alternativo che arriva a destinazione con un ritardo di non più di 2, 3 o 4 ore rispetto all’orario del volo originariamente prenotato, a seconda della distanza chilometrica.
Il risarcimento tuttavia non è dovuto se ti informano della cancellazione:
- due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
- nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e viene offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
- meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e viene offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.
Oltre alla somma forfettaria (250,400 o 600 euro), se dimostri che la cancellazione del volo ti ha provocato ulteriori danni, puoi chiederne il risarcimento. Nella richiesta alla compagnia devi allegare tutti i documenti che provano i pregiudizi subiti.
In base al regolamento 261/2004 la compagnia aerea non deve pagare un risarcimento (la cosiddetta compensazione pecuniaria) se la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali, che non rientrano nella sua sfera di responsabilità.
Quali sono tali circostanze? Per esempio le condizioni meteorologiche avverse, i problemi tecnici straordinari e gli scioperi del personale dell'aeroporto.
Per esempio se la compagnia aerea affronta un'assenza in massa del personale ("sciopero selvaggio"), ci si deve chiedere cosa l'ha scatenata.
In un caso portato all'attenzione dei giudici comunitari, le assenze in massa, per malattia, del personale dipendente della compagnia aerea si erano verificate a causa della diffusione della notizia di un piano di ristrutturazione che avrebbe interessato la compagnia stessa.
Per la Corte di Giustizia questo "sciopero selvaggio", in quanto conseguenza diretta di una decisione della compagnia, non è una circostanza eccezionale: infatti le ristrutturazioni e le riorganizzazioni sono delle normali misure di gestione delle imprese ed è normale che le compagnie aeree possano trovarsi ad affrontare divergenze e conflitti con tutto, o parte, del personale dipendente (sentenza della Corte di Giustizia del 17/04/2018, C-195/17).
In un altro caso un passeggero aveva prenotato un posto su un volo che collegava Malmö a Stoccolma, ma il volo era stato cancellato a causa dello sciopero dei piloti di una compagnia aerea in Danimarca, in Svezia e in Norvegia, sciopero al quale erano stati invitati dai sindacati che li rappresentavano.
Il passeggero chiese il pagamento della compensazione pecuniaria, ma la compagnia aerea si rifiutò di pagare, ritenendo che lo sciopero dei suoi piloti fosse una circostanza che sfuggiva al suo effettivo controllo.
La Corte di giustizia, chiamata a pronunciarsi sul caso, ha chiarito cosa si deve intendere per prevedibilità di uno sciopero da parte di una compagnia aerea.
Se la compagnia ha a che fare con uno sciopero del suo personale, motivato da rivendicazioni connesse alle condizioni di lavoro e di retribuzione, non può sostenere di non avere alcun tipo di controllo su tale movimento.
Dunque secondo la Corte di Giustizia "non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale», ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, uno sciopero del personale di un vettore aereo operativo legato a rivendicazioni attinenti ai rapporti di lavoro tra detto vettore e il suo personale le quali possano essere trattate nell’ambito del dialogo sociale interno all’impresa, inclusa la contrattazione salariale" (sentenza del 23 marzo 2021, Causa C‑28/20).
In collaborazione con:
Studio Legale Spagnuoli
Piazza F. Guardi 11
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