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05/10/2020

I provvedimenti adottati dal Governo per fra fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 avevano limitato la libertà di movimento impedendo ai cittadini di effettuare viaggi o partecipare ad eventi già programmati e pagati.

 

In tutti questi casi il consumatore ha diritto di ricevere indietro il prezzo pagato.


A stabilirlo è un principio previsto dal Codice Civile il quale prevede l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 cc: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta”).

Vediamo quindi nel dettaglio i rimborsi previsti per le diverse tipologie di servizio.

Biglietti viaggio, hotel e pacchetti turistici

 

Il viaggiatore ha diritto a vedersi rimborsato l’intero costo del biglietto di viaggio, del soggiorno in hotel o del pacchetto turistico programmato durante l’emergenza.
A prevederlo è stato il legislatore d’emergenza, il quale è intervenuto con alcuni provvedimenti (da ultimo la Legge 17 luglio 2020 n. 77 (entrata in vigore il 19/07/2020) che ha convertito in legge il DL Rilancio n. 34/2020) i quali hanno stabilito che i divieti imposti dall’Autorità configurano il caso di “impossibilità sopravvenuta”.

I consumatori devono richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza.

Il vettore o la struttura, entro 30 giorni dalla richiesta, devono procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro diciotto mesi dall’emissione. La scelta tra rimborso e voucher spetta unicamente all’operatore turistico.

Pacchetti turistici

 

Chi non ha potuto usufruire di un pacchetto turistico a causa delle restrizioni governative può recedere dal contratto: l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore oppure può procedere al rimborso o può anche emettere un voucher da utilizzare entro diciotto mesi dalla sua emissione.

Lo prevede l’art. 40 del Codice del Turismo.

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