Come tutelarsi dai falsi incidenti stradali
11/05/2023
State guidando tranquillamente quando avvertite un rumore sordo, come se un oggetto avesse colpito la carrozzeria della vostra auto.
Ma la sorpresa è ancora maggiore quando, scesi dall’auto, si presenta dinanzi a voi un signore che vi dice che il vostro veicolo ha leggermente toccato la sua vettura.
A questo punto avete già capito che si tratta di una truffa e che avete dinanzi a voi un imbroglione il quale ha scagliato un sasso contro la vostra auto.
Un'altra truffa molto diffusa consiste nel simulare un incidente mai avvenuto, per ottenere un risarcimento.
Negli ultimi anni sono sempre più frequenti i casi di sinistri “fantasma” che, talvolta, ignari assicurati si ritrovano nel proprio attestato di rischio, senza esserne consapevoli e in alcun modo responsabili.
Scopri cosa fare in questi casi.
Sono oltre 600.000 gli incidenti stradali oggetto di frodi. Questi reati a danno degli automobilisti e delle Compagnie di Assicurazione sono ormai all’ordine del giorno e il verificarsi di falsi incidenti è sempre più frequente.
Quella dello specchietto è sicuramente la truffa più nota.
In questo finto incidente, il truffatore rompe lo specchietto di un’auto e poi mostra al proprietario lo stesso danno sulla sua vettura.
Il truffatore, che con il suo veicolo pochi istanti prima era passato a distanza ravvicinata al vostro, vi mostra le conseguenze della lieve collisione proponendo di evitare di denunciare il fatto alla compagnia assicuratrice per scongiurare l’aumento della classe di merito e di conseguenza del premio della polizza RCA.
In cambio però vi chiede una cifra che può variare da poche decine ad alcune centinaia di euro!
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Diffidate di chi esorta a non coinvolgere l’assicurazione
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Chiedete sempre la compilazione della Constatazione Amichevole dell’incidente (CID)
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Nel caso in cui il truffatore insistesse nel voler di risolvere la faccenda bonariamente, mostratevi sicuri e respingete decisamente la richiesta chiedendo l’intervento delle Forze dell’Ordine
Cos'è un falso incidente stradale?
E' una truffa che costituisce un reato specifico intitolato “fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona” (art. 642 del codice penale).
“Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di un’assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte”.
La giurisprudenza, come ribadito dalla Corte di Cassazione, ritiene che l’art. 642 del codice penale costituisca un’ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640. Infatti, oltre a tutti gli elementi della condotta caratterizzanti la truffa, aggiunge come elemento specializzante l’obiettivo della tutela del patrimonio dell’assicuratore ed è concepita per fornire una più agevole tutela da condotte fraudolente, di svariata natura, ad opera dei malintenzionati.
Potrebbe realizzarsi con un “accordo tra privati”; per imbrogliare l’assicuratore, due automobilisti fingono un incidente stradale, compilano il CID e con la complicità di altri soggetti (un meccanico, un perito, magari anche un avvocato) mirano ad ottenere illecitamente il risarcimento dalla compagnia assicurativa,
oppure
per iniziativa di un automobilista che denuncia un incidente mai avvenuto, aggravando anche le conseguenze del sinistro effettivamente accaduto al fine di lucrare un risarcimento più consistente.
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Contattate immediatamente la vostra compagnia assicurativa, anche attraverso il vostro intermediario assicurativo, esponendo la versione dei fatti, possibilmente entro 30 giorni dalla comunicazione del sinistro e dichiarando di essere estranei ai fatti.
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Fornite la vostra versione di disconoscimento dei fatti entro 30 giorni dalla comunicazione del sinistro perchè, trascorso tale termine, il truffatore che nel frattempo avesse richiesto il risarcimento dei danni, potrebbe ottenerlo.
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Formulate all’assicurazione una richiesta di accesso agli atti, per ottenere informazioni sul sinistro attribuito e mai commesso, circa la conclusione del procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione del danno. Le compagnie assicurative hanno l’obbligo di consentire tale accesso sia ai contraenti che ai danneggiati.
Contestualmente, inviate una raccomandata sia alla vostra Compagnia di Assicurazioni, sia a quella del presunto danneggiato, allegando, se possibile, prove oggettive o eventuali testimonianze. La raccomandata servirà a disconoscere il sinistro, dichiarando la totale estraneità ai fatti.
Entro 45 giorni dalla data di ricezione della raccomandata, pena l’eventuale possibilità di effettuare reclamo all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). L’Istituto, infatti, potrebbe sanzionare pesantemente la compagnia nel caso in cui accertasse particolari comportamenti irregolari.
Dopo aver ricevuto il disconoscimento del sinistro, la compagnia è tenuta a compiere delle valutazioni sulla fondatezza e serietà dell’accusa che è stata mossa al danneggiato, in modo da poter pervenire ad una conclusione quanto più equa possibile.
Pertanto, avvalendosi dei suoi fiduciari, la compagnia potrà effettuare propri accertamenti.
In particolare potrà svolgere una perizia tecnica sui mezzi coinvolti, per verificare la presenza dei danni dichiarati dal danneggiato e la compatibilità tra i mezzi coinvolti, potrà sentire le parti e/o eventuali testimoni, per valutare l’attendibilità delle loro dichiarazioni.
Una volta effettuate le opportune verifiche, deciderà se liquidare il sinistro al danneggiato o chiudere la pratica senza dare seguito ad alcun risarcimento.
Inoltre, ove ritenesse che il sinistro sia stato simulato e quindi sussistano i presupposti di un illecito penale , la compagnia potrà presentare una denuncia – querela all’Autorità Giudiziaria.
Abbiamo visto che tutelarsi dai tentativi di truffa non è così semplice ed immediato.
Farsi assistere da un legale è spesso necessario per ovviare a questo tipo di grattacapi. E se si è in possesso di una polizza di Tutela Legale per la circolazione stradale o per la famiglia, lo si può fare senza spese, “liberandosi” di tutti i problemi relativi alla gestione della contestazione del sinistro.
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Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.