Quali sono i termini per il pagamento delle multe?
23/05/2018
Quando riceviamo una multa per aver violato una norma del Codice della Strada (entro i 90 giorni, previsti dalla legge), decorrono dei termini precisi entro i quali effettuarne il pagamento. Se non li rispettiamo, incorriamo in un aggravamento dei costi.
Il termine iniziale può variare a seconda di come avviene la notifica, mentre il termine finale coincide con l’ultimo giorno indicato. Se il termine di pagamento della multa scade in un giorno festivo, come la domenica, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Le autorità non sono tenute a contestare immediatamente le violazioni stradali, dunque la notifica del verbale può avvenire in caso di:
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impossibilità a raggiungere un veicolo che corre troppo;
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sorpasso vietato;
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accertamento della violazione per mezzo di apparecchi di rilevamento (es. tutor);
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rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati alle zone a traffico limitato.
Se la multa ci viene consegnata a casa dal postino, direttamente all’indirizzo indicato e al destinatario in persona, possiamo essere certi che la data di notifica del verbale corrisponde alla data della sua consegna. In tal caso, tutti i termini collegati a tale notifica, decorrono dal giorno successivo.
Se, invece, in quel momento non siamo in casa e il postino ha lasciato un avviso di giacenza, depositando il plico presso l’ufficio postale, i termini decorrono in maniera diversa, a seconda che il ritiro della multa avvenga:
Nel primo caso, la notifica si considera avvenuta nel giorno stesso in cui l’addetto ci consegna la busta e, quindi, i termini iniziano a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro.
Invece, se ci rechiamo alla posta dopo il decimo giorno, la notifica si considera perfezionata alla scadenza del decimo giorno stesso; per cui, anche se noi non abbiamo ritirato la multa, i termini iniziano a decorrere dall’undicesimo giorno.
Il cosiddetto Decreto del fare (D.L. n. 69/2013), recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, ha introdotto la possibilità di pagare le violazioni del Codice della Strada usufruendo di una riduzione del 30% dell’importo previsto dalla legge, se si provvede al pagamento entro il 5° giorno successivo alla contestazione della violazione o alla notificazione del verbale, a condizione che non si tratti di multe che:
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non beneficiano del pagamento in misura ridotta;
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non comportino la confisca del veicolo, fatta eccezione per la guida in mancanza di assicurazione.
Lo sconto sulla multa non viene applicato anche nel caso di violazioni di natura penale, come per esempio la guida in stato di ebbrezza e nel caso di sospensione della patente di guida.
Cosa succede per il classico preavviso lasciato sotto il tergicristallo dell’auto dalla Polizia Municipale o dagli Accertatori della sosta?
È ammessa la riduzione anche per questo tipo di violazioni, purché vengano rispettati i termini e le modalità di pagamento indicate nello stesso preavviso, cioè entro 15 giorni dalla data della violazione.
In tal caso il trasgressore, pagando tempestivamente, avrà il vantaggio di risparmiare le spese postali di notifica per le quali non è prevista nessuna riduzione.
È possibile pagare la multa anche con bonifico bancario o carta di credito.
Per chi usa la banca online spesso la data di valuta non corrisponde a quella in cui viene materialmente eseguita l’operazione dall'istituto di credito. Se così fosse, chi opta per il pagamento tramite bonifico o carta di credito non avrebbe 5 giorni ma qualcuno in meno. Proprio per evitare questa discriminazione, che pregiudicherebbe chi paga con il bonifico o con la carta di credito, il cosiddetto decreto banche, entrato in vigore il 15 aprile 2016, ha stabilito che, in questi casi, per usufruire dello sconto del 30%, si hanno a disposizione per pagare non più 5 ma 7 giorni. Così, per avere lo sconto del 30% è necessario che l’accredito arrivi sul conto corrente dell’Amministrazione non entro il 5° ma il 7° giorno dalla notifica del verbale.
Infatti secondo tale norma: “Tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento”.
Nel caso il pagamento sia effettuato oltre il termine di 5 giorni, o per un importo inferiore a quello previsto, l'obbligazione non si considera estinta, la somma versata è trattenuta come acconto e, se non sarà effettuato il pagamento corretto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, si avvierà una procedura di riscossione tramite l'iscrizione a ruolo di una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione contemplata dalla legge (più le spese di procedimento) e l'acconto versato.
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Studio Legale Associato Franciosa – Passini
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