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23/01/2019


Gli smartphone più comuni consentono di acquisire varie tipologie di contenuti multimediali, incluse le conversazioni telefoniche.

Esistono diverse App, molto facili da installare sul telefono, che acquisiscono direttamente l’audio nel momento in cui ha inizio la conversazione, spesso all'insaputa dell’interlocutore.

Possiamo registrare liberamente le telefonate che riceviamo o che effettuiamo, oppure stiamo facendo una cosa vietata dalla legge?

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Queste pratiche sono lecite?

L'interlocutore deve essere a conoscenza del fatto che viene registrato?


Probabilmente sfatando una leggenda metropolitana, possiamo affermare che la registrazione di una conversazione telefonica, anche se all'insaputa dell’interlocutore non costituisce fattispecie di reato e nemmeno lesione della privacy.

Questo perché l’interlocutore è ignaro di essere registrato, ma consapevole di parlare con un determinato soggetto. Secondo la Cassazione la registrazione non farebbe altro che fissare, su una memoria elettronica, ciò che è già “nostro” perché udito e fissato nella memoria cerebrale.
Dal momento che la conversazione ci appartiene come bagaglio di conoscenze, la registrazione su supporto materiale non è altro che una ripetizione di ciò che è già impresso su “supporto biologico”.

L’immagazzinamento di un fatto storico a cui abbiamo partecipato direttamente è non solo lecito, ma del tutto naturale. Vietare la registrazione, del resto, sarebbe più o meno come obbligare un soggetto a dimenticare ciò che ha sentito.
La Cassazione ha anche sottolineato che chi è al telefono accetta sostanzialmente il rischio di essere registrato, cosa che rende legittima la registrazione (Cass. 18908/2011 e Cass. 24288/2016).
Naturalmente chi sa di essere registrato può negare il consenso e rifiutarsi di proseguire la conversazione.

Sono d’obbligo alcuni distinguo:

La registrazione non è lecita se l’interlocutore si allontana o se si introduce illecitamente nella proprietà privata ovvero utilizza altri strumenti illeciti di acquisizione come una vera e propria spia. Perché ciò costituirebbe il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis. cod. pen.).

L’azione di registrare una conversazione ad opera di un soggetto estraneo alla stessa, invece, equivale ad intercettazione, per la quale occorre una specifica autorizzazione in difetto della quale si commette un illecito. L’intercettazione è disposta classicamente dalla magistratura nel corso di indagini secondo i tempi e i modi previsti dalla legge.

In ogni caso, è fatto assoluto divieto di divulgare a terzi il contenuto della registrazione, tale condotta, infatti, comporterebbe una violazione della privacy. L’unica diffusione consentita dalla legge è quella volta a far valere un proprio diritto, come ad esempio all'interno di un processo.
La Corte di Cassazione ha stabilito, infatti, che “integra il reato di trattamento illecito di dati personali il diffondere, per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui, una conversazione documentata mediante registrazione” (Cass. 18908/2011).
La medesima giurisprudenza ha chiarito che, affinché il giudice possa assumere a prova una registrazione su apparecchio mobile, è necessario che almeno una delle parti coinvolte sia parte in causa.

Che valore giuridico possono avere queste registrazioni?

  • In ambito civile

    In ambito civile la registrazione costituisce prova documentale pienamente ammissibile, a condizione che la parte contro la quale è prodotta in causa non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (art. 2712 cod. civ.) in modo tempestivo, chiaro e circostanziato, comunque in presenza di elementi idonei a rendere inattendibile la registrazione, che rimane in ogni caso liberamente apprezzabile da Giudice.
  • In ambito penale

    In ambito penale è lo stesso codice di procedura penale che disciplina l’utilizzo e la produzione in giudizio delle registrazioni: “la registrazione del colloquio, in quanto rappresentativa di un fatto, integra la prova documentale disciplinata dall’art. 234 primo comma cod. proc. pen. Il documento fonografico è pienamente utilizzabile se non viola specifiche regole di acquisizione della prova” (Cass. 36747/2003).

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Studio Legale Potenza
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Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

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