E' possibile stipulare più polizze assicurative per lo stesso rischio?
03/12/2018
Si, il diritto di stipulare più assicurazioni sullo stesso rischio è garantito dall'articolo 1910 del codice civile.
Attenzione però, perché l’assicurato è obbligato a soddisfare determinati requisiti di informazione, pena la validità delle coperture.
Nel disciplinare la materia infatti, la norma del codice civile stabilisce a carico dell’assicurato obblighi di informazione verso tutti gli assicuratori del medesimo rischio sia all'atto della stipula che al verificarsi del danno: “Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori”.
Quindi la stipula di più polizze a copertura del medesimo rischio è possibile (si parla in questi casi di coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 cod. civ.), ma a condizione che l’assicurato rispetti gli obblighi di informativa. In difetto, gli assicuratori potranno rifiutare il pagamento.
Quando si stipulano, per lo stesso rischio, più polizze con assicuratori diversi, si stabilisce con questi la quota dell’indennità assicurata, cosicché, in caso di sinistro, ciascuno sarà tenuto a pagare l’indennità prevista in proporzione della relativa quota.
- La regola mira ad evitare che il contratto di assicurazione si trasformi in fonte di lucro, con indebito arricchimento dell’assicurato e conseguenze pregiudizievoli per le imprese di assicurazione nonché, di riflesso, per l’economia nazionale. Da questo principio le Sezioni Unite della Cassazione hanno tratto la conseguenza che, ai fini dell’applicabilità della norma all’assicurazione contro gli infortuni, è necessario accertare se tale tipo di assicurazione abbia o meno natura indennitaria.
Il principio indennitario, infatti, vieta la possibilità di ottenere più risarcimenti per lo stesso rischio; per conseguenza l’indennizzo totale non può superare il danno realmente subito. Per esempio, se il danno subito è pari a 5.000 euro e ho stipulato più polizze non potrò ricevere 5.000 euro da ogni compagnia, ma ognuna di esse concorrerà pro quota al risarcimento del danno occorso.
Il principio indennitario riguarda i casi di malattia e infortunio. È quanto stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 10602/2018).
Le previsioni di cui all’art. 1910 cod. civ. (divieto di cumulo e ripartizione pro quota) sono applicabili alle assicurazioni su malattie e infortuni, stante l’asserita possibilità di fissare un tetto massimo anche nei casi di danno alla persona (Cass. 5119/2002). Ed infatti, sempre in ossequio al principio indennitario, nel caso di invalidità da malattia (o infortunio), la misura dell’indennizzo è predeterminata dalla polizza, ciò costituendo una modalità di quantificazione delle conseguenze dannose, così come previsto anche in materia di assicurazione contro i danni.
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