Emergenza coronavirus: come chiedere la sospensione del mutuo
02/04/2020
Finalmente al via la possibilità di richiedere il congelamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della prima casa per tutti coloro che, a causa dell’emergenza coronavirus, hanno subito la riduzione dell'orario di lavoro, la sospensione dal lavoro oppure una riduzione del fatturato.
Tutti gli intestatari di un contratto di mutuo con le seguenti caratteristiche:
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1. lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati
che abbiano subito la riduzione dell'orario di lavoro per 30 giorni e per almeno il 20% o la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni;
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2. lavoratori autonomi e liberi professionisti
che abbiano subito una riduzione del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto a quello dell'ultimo trimestre 2019.
Non lo possono chiedere le ditte individuali e le imprese.
Oltre al modulo, dovrà essere consegnata alla banca anche la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti previsti. Sarà compito della filiale ritirare la documentazione e consegnarla direttamente a Consap che farà tutte le verifiche del caso e fornirà una risposta positiva o negativa entro 15 giorni.
In caso di esito positivo, la sospensione verrà attivata nei successivi 30 giorni lavorativi.
Al momento della consegna della richiesta di sospensione la banca non conteggerà gli interessi moratori sulle rate.
La domanda può essere inoltrata a partire dal 30 marzo 2020 compilando l’apposito modulo e inviandolo direttamente alla banca presso la quale è stato acceso il mutuo.
- 1. - massimo 6 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 30 e 150 giorni consecutivi;
- 2. - massimo 12 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 151 e 302 giorni consecutivi;
- 3. - massimo 18 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo superiore a 302 giorni consecutivi.
Potranno essere fatte più richieste per lo stesso mutuo, al prolungarsi del periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, fino ad arrivare ad un massimo di 18 mesi.
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (c.d. Fondo Gasparrini) rimborserà alla banca gli interessi compensativi sul debito residuo nella misura del 50% con l’applicazione del tasso di interesse maturato alla data di presentazione della richiesta di sospensione da parte del mutuatario.
L’altro 50% sarà a carico del mutuatario.
Ricordiamo che la sospensione delle rate di cui abbiamo parlato è valido solo per i mutui destinati all'acquisto dell'abitazione principale e solo a determinate condizioni come la perdita del lavoro, la riduzione del fatturato, la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro per almeno trenta giorni.
Non rientrano quindi tra questi i mutui per l'acquisto di una seconda casa e i prestiti personali che seguono un'altra procedura. Ricordiamo altresì che la sospensione è semplicemente uno spostamento in avanti del piano di ammortamento, quindi è bene richiederla solo nel caso di reale difficoltà.
In conclusione, tre indicazioni da seguire da parte di tutti coloro non riescono a pagare le rate di un finanziamento o di un mutuo che non rientra tra quelli coperti dal Fondo:
1) contattare la banca o la finanziaria prima di pagare in ritardo. Questo perché in fase di negoziazione avere un ritardo pregresso può essere controproducente. In genere le cosiddette moratorie sono riservate a chi fino a quel momento è stato un buon pagatore;
2) controllare attentamente le condizioni del contratto firmato. Negli ultimi anni, infatti, molte finanziarie hanno introdotto i cosiddetti prestiti flessibili: prestiti personali o finalizzati che prevedono già nel contratto la possibilità di saltare una o più volte una rata, oppure di cambiarne l'importo;
3) Verificare con la banca se sono previste procedure autonome di sospensione.
In collaborazione con:
Studio Legale Associato Franciosa – Passini
Viale Mazzini, 123
00195 Roma
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