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20/11/2019

In ambito lavorativo, l’acquisizione dei dati personali del lavoratore è sempre necessaria, dato che il datore di lavoro ha bisogno di utilizzare i dati del suo dipendente, per la gestione del rapporto di lavoro.

 

Tra i dati personali sono da prendere in considerazione anche quelli valutativi, ovvero le informazioni personali relative ad opinioni, giudizi o apprezzamenti soggettivi che vengono raccolte dal datore di lavoro per compilare un quadro valutativo del dipendente, anche ai fini di un eventuale provvedimento disciplinare.

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Il trattamento dei dati dell’interessato

Tutti i dati dell’interessato, ancor più dopo l’entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), sono meritevoli di tutela e garanzia.
Si tratta di un assunto ribadito a chiare lettere anche dal Garante per la Privacy.
In questo senso, per i dipendenti è previsto il diritto di poter accedere ai propri dati personali, secondo quanto disciplinato dall’art. 15 del GDPR, che riprende e amplifica i principi dettati dalla precedente normativa in materia di Privacy (art.7 del D.Lgs. 196/2003).

 
 

Il diritto di accesso agli atti ha lo scopo di consentire all’interessato di conoscere:

 
  • 1. Quali sono i suoi dati personali oggetto di trattamento e le finalità del trattamento stesso

  • 2. La provenienza dei dati

  • 3. I destinatari a cui i dati sono stati inoltrati

  • 4. Il periodo di conservazione

  • 5.La possibilità di richiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento

Il caso che ha confermato il diritto sancito dal GDPR

Per quanto riguarda i dati valutativi, è emblematico un recente caso affrontato dalla Corte di Cassazione riguardo a un contenzioso tra un dipendente e l’istituto di credito presso il quale lavorava.

A seguito di un provvedimento disciplinare il dipendente aveva chiesto l’accesso ai suoi dati personali, ottenendo un parziale diniego, sulla base di un asserito diritto di protezione dei dati aziendali. Ne nasceva un contenzioso che dava ragione al dipendente e che finiva davanti ai Giudici di legittimità.


Secondo la banca, il diniego di esibire gli atti era giustificato dal fatto che con l’accesso ai documenti contenuti nei sistemi di archivio si sarebbe corso il rischio di violare la tutela della riservatezza e della privacy, sia dell’azienda stessa, sia di possibili soggetti terzi.

 

La decisione della Cassazione

Con l’ordinanza n. 32533/2018 la Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla banca confermando
il provvedimento del Garante della Privacy e del Tribunale di Roma, che ordinava alla banca di esaudire le richieste di accesso agli atti del dipendente erano corretti.

 
  • Il principio di diritto enunciato dai giudici cassazionisti è peraltro in linea con le previsioni dell’art. 15 GDPR 679/2016, poiché all’interessato è sempre ed in ogni momento garantito il diritto ad accedere agli archivi e prendere visione dei dati ad esso afferenti, specie quando nei suoi confronti è stato disposto un procedimento sanzionatorio.

La Cassazione ha ritenuto che il diritto di accesso del lavoratore dipendente ai propri dati personali e valutativi deve prevalere sulle esigenze di riservatezza e privacy invocate del datore di lavoro.

La Cassazione rilevava come, di fronte ad un contrasto fra reciproci diritti alla Privacy, fosse onere della banca di oscurare o espungere dai documenti i dati di sua pertinenza, senza ricorrere illegittimamente al rifiuto tout court.
Il diritto di accesso, infatti, funge da strumento di tutela del soggetto interessato, garantendo a questi di accedere ai dati personali verificando la natura e portata del trattamento e di difendersi in caso si rilevi un loro uso illegittimo oppure, come nel caso di specie, di esercitare il diritto di difesa di fronte a una sanzione disciplinare.

Si tratta di principi basilari che non tendono alla mera garanzia dei dati personali e al libero accesso da parte dell’avente diritto ma anche alla garanzia del diritto di difesa previsto dalla costituzione.

 

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In collaborazione con:

Studio Legale Potenza
Galleria del Toro, 3
40121 Bologna BO


Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

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