Il gestore del parcheggio è sempre responsabile dei danni al veicolo lasciato in custodia.
29/11/2017
Quando si lascia l’auto in un parcheggio a pagamento, si stipula un vero e proprio contratto.
Il contratto di parcheggio, secondo la legge, viene riconosciuto come accordo atipico, riconducibile alla tipologia del “contratto di deposito”.
Il perfezionamento del contratto può avvenire espressamente con il custode o tacitamente con il ritiro del ticket ed il parcheggio del mezzo all'interno dell’area incustodita. Il vincolo contrattuale, dunque, nasce da una parte con l’offerta del gestore dall'altra con la richiesta di deposito da parte dell’utente.
...l’obbligo è anche più stringente. L’accordo tra le parti, infatti, ricade nel “contratto di deposito oneroso”, che si perfeziona con la “apprensione del bene da parte del gestore” (e cioè con la presa in carico del veicolo) o tramite sottoscrizione di un apposito contratto.
A ciò fa sempre seguito l’obbligo di custodia del mezzo affidato e di restituzione nelle medesime condizioni di consegna: in caso di danneggiamento il gestore risponderà sempre per l’inadempimento degli obblighi di custodia e tutela del bene (in giurisprudenza si veda anche la sentenza della Cassazione Civile n.3863/04).
In caso di contestazioni con il gestore del parcheggio, l’automobilista assicurato con ARAG Circolazione Protetta può attivare la garanzia di polizza “Controversie contrattuali”, per mezzo della quale tutelare giuridicamente i suoi diritti.
In collaborazione con:
Studio Legale Potenza
Avv. Pasquale Potenza
Galleria del Toro, 3
40121 Bologna
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