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14/10/2020

 

Le misure cautelative poste in essere dal Governo per fronteggiare i primi mesi dell’emergenza coronavirus hanno costretto molte persone a rinunciare a viaggi, soggiorni e a partecipare ad eventi già prenotati nonché alla fruizione di molti servizi.

Con questo articolo è nostra intenzione dare indicazioni pratiche a tutti coloro che sono stati costretti a disdire un contratto o una prenotazione di qualsiasi tipo a causa delle restrizioni imposte per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, ma non sanno come fare.

Qui a lato potete scaricare un modulo che, debitamente compilato ed adattato, potrà essere utilizzato per richiedere il rimborso di quanto già pagato per servizi di cui non si è potuto beneficiare a causa dell’emergenza Coronavirus.

Per tutelare le ragioni di quanti si sono trovati in questa situazione, bisogna fare riferimento a quanto previsto dal Codice Civile, posto che i provvedimenti emanati dal Governo su questo specifico punto non dicono nulla.
In particolare, l’articolo 1463 del Codice Civile prevede che, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione non possa chiedere la controprestazione e debba restituire quella che abbia già ricevuta. Si parla in questi casi di risoluzione del contratto per impossibilità totale della prestazione.
In altri termini, la controparte non può pretendere che tu rispetti un contratto quando ciò non è più possibile a causa di un motivo a te non imputabile. Ma non solo: se la controparte ha già ricevuto un corrispettivo, è tenuta a restituirlo.

 

Vediamo ora in quali casi è possibile utilizzare il nostro modulo, e come fare:

Quando si può ottenere la risoluzione del contratto a causa dell’emergenza Coronavirus?

Solamente quando la prestazione contenuta nel contratto:

1. sia divenuta impossibile;
2. sia divenuta oggettivamente molto complicata.

Nel caso di disdetta per emergenza Coronavirus, la prestazione diventa impossibile se, per via del Covid-19, l’oggetto del contratto è irrealizzabile.

Facciamo un esempio. A seguito dei due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo, tutta l’Italia era divenuta zona protetta: erano stati vietati tutti gli spostamenti fino al 3 maggio 2020 se non per comprovati motivi di salute, di lavoro o di necessità. A chi avesse prenotato una vacanza tra il 9 marzo ed il 3 maggio 2020 era stato pertanto fatto divieto di raggiungere la località di villeggiatura con la conseguenza che la prestazione oggetto del contratto era divenuta irrealizzabile.

Come si utilizza il modulo?

Compilandolo in ogni sua parte e spedendolo mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con PEC presso l’agenzia, la società o comunque l’impresa con cui è stato concluso il contratto.

Quali sono i diritti del consumatore in caso di evento cancellato o servizio non più fruibile a causa dell’emergenza?

Eventi sportivi

Il Dpcm 9 marzo 2020 e i successivi provvedimenti di urgenza hanno vietato gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

Si applicano quindi le regole dell’impossibilità sopravvenuta descritte sopra, per cui se da un lato il consumatore ha diritto al rimborso dei costi di trasferta (aereo, treno), d’altro canto le società sportive sono tenute al rimborso del prezzo del biglietto tramite voucher da utilizzare entro un anno (ciò vale anche per gli abbonati che potranno reclamare una quota parte del loro abbonamento).

Concerti, spettacoli teatrali ed altri eventi

Il Dpcm 9 marzo 2020 e i successivi provvedimenti d’urgenza hanno vietato le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

Le conseguenze possono essere due: cancellazione o rinvio dell’evento.

Evento cancellato: in questo caso va restituito il prezzo del biglietto e, in caso di abbonamento, va ridata la quota parte dell’abbonamento. Anche in questo caso il rimborso può avvenire tramite l’emissione di un voucher da utilizzare entro un anno.
Evento rinviato: il possessore di un biglietto ha diritto al rimborso del singolo titolo di accesso, mentre l’abbonato userà il suo diritto di accesso nella data in cui l’evento si svolgerà effettivamente, senza diritto a rimborsi.

Asili nido privati, mense, e rette varie

Il Dpcm 4 marzo 2020 aveva sospeso i servizi educativi per l’infanzia.

In questo caso, vale la regola generale. Chi paga per avere un servizio, una prestazione, che poi, non per colpa sua, non viene effettuata, ha diritto a riavere i soldi, ad essere rimborsato, altrimenti l’altra parte avrebbe un arricchimento ingiustificato ed indebito.

Ecco un modello di lettera che, una volta compilato, potrà essere utilizzato per richiedere il rimborso di quanto già pagato o la sospensione dei pagamenti relativi alle mensilità future.

Palestre

Per quanto riguarda le attività motorie svolte all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, il Dpcm 9 marzo 2020 le aveva vietate fino al 24 maggio 2020. Scatta quindi il diritto al rimborso del singolo titolo di ingresso per il periodo in cui non è stato possibile usufruire del servizio.

Per gli abbonamenti, invece, bisogna distinguere.
Se si ha un abbonamento annuale con un numero prestabilito di ingressi, allora l’abbonato potrà usare il suo diritto di accesso dopo il 3 maggio.
Se l’abbonamento è annuale, con ingresso libero, oppure è mensile, si ha diritto alla restituzione della quota parte dell’abbonamento non utilizzabile. In alternativa, i giorni non utilizzabili potranno essere recuperati in coda all’abbonamento.

Anche nel caso degli abbonamenti alla palestra, il rimborso può avvenire tramite l’emissione di un voucher.

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