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09/01/2018

In caso di incidente stradale, grazie agli strumenti della delega al pagamento e della cessione del credito, il danneggiato ha la possibilità di non anticipare al carrozziere o al meccanico le somme dovute per la riparazione.

Con l’accordo di delega al pagamento o di cessione del credito, la cura del sinistro passa direttamente in capo alla carrozzeria, che conseguirà il pagamento delle sue spettanze direttamente dalla compagnia di assicurazione chiamata a pagare.

Il danneggiato non potrà più chiedere alcun risarcimento all’assicurazione, né promuovere alcuna azione legale nei confronti di quest’ultima.

Ciò accade perché vi è una variazione delle posizioni creditizie. In pratica, il soggetto che può rivendicare il risarcimento del danno non sarà più il proprietario dell’autovettura danneggiata, bensì la carrozzeria cui il veicolo è stato consegnato per la riparazione.

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Cos’è la delega al pagamento?

Con la delega al pagamento il danneggiato autorizza la compagnia assicurativa a liquidare il danno direttamente al carrozziere. Quest’ultimo non diventa creditore, ma subentra in una posizione già concordata limitandosi all’incasso dell’importo definito senza poter eccepire nient’altro.

In altre parole, il danneggiato autorizza l’assicurazione a pagare nelle mani del riparatore, il quale assume la veste di mero delegato a ricevere delle somme, semplificando i passaggi di denaro.

  • Quando viene usata?
    La delega di pagamento è utilizzata prevalentemente nel caso di affidamento del veicolo a carrozzerie convenzionate o fiduciarie della compagnia assicurativa chiamata a pagare. In base ad accordi ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), diverse polizze prevedono che in caso di sinistro stradale il mezzo debba essere riparato da carrozzerie convenzionate sulla base di tariffe standard già pattuite con l’assicurazione stessa.
 

Cos’è la cessione del credito?

Con la cessione del credito vi è una sostituzione del soggetto legittimato a richiedere i danni.

Il danneggiato sottoscrive un atto con il quale cede il credito che egli vanta nei confronti della compagnia assicurativa, in ragione dell’incidente stradale in cui ha subito danni materiali al veicolo.

In questi casi, la carrozzeria diventa il titolare della pratica e procede direttamente alla richiesta danni, assumendosi, se lo riterrà opportuno, l’eventuale rischio della liquidazione. Infatti, all’atto della cessione del credito non è ancora possibile prevedere se e quanto l’assicurazione pagherà.

Come può essere trasferito il rischio?

Cessione pro solvendo: in modo condizionato all’effettivo recupero del credito;


Sottoscrivendo una cessione pro solvendo, il cedente garantisce sia l’esistenza che la solvibilità del credito e risponde dell’eventuale inadempienza del debitore.

Nel caso in cui l’assicurazione non paghi, la carrozzeria avrà la possibilità di richiedere al proprietario del veicolo il risarcimento per il parziale o mancato pagamento da parte dell’assicurazione. È questo il modello di gran lunga più applicato.

Cessione pro soluto: totalmente a seconda dell’accordo che si va a perfezionare.


Viceversa, la cessione pro soluto prevede l’accollo totale del rischio in capo al riparatore, per il quale ci potrà essere anche un eventuale mancato risarcimento, dato che il cedente non garantisce l’adempimento del debitore, ma solo l’esistenza del credito.


Si deve rimarcare che in entrambi i casi il cedente deve garantire il nomen verum, cioè l’esistenza del credito, con la conseguenza che l’eventuale diniego del debitore per inesistenza del debito (si vedano i numerosi casi di diniego di responsabilità totale o parziale) graverà sul cedente.



Entrambi gli accordi possono essere sottoscritti senza il consenso della compagnia assicurativa che però deve per legge essere avvertita, tramite notifica, della stipula del contratto.

Cosa verificare prima di ricorrere a questi strumenti?

È necessario controllare che ci siano tutti i presupposti risarcitori (chiarezza nelle attribuzioni di responsabilità e nella quantificazione del danno - esistenza del credito), poiché in caso di contestazioni sulla responsabilità del sinistro e sulla quantificazione dei danni il carrozziere potrebbe rivendicare direttamente dal danneggiato il pagamento della fattura.

Infatti, non va trascurato il fatto che il riparatore non sia un operatore del diritto e che il suo compito sia limitato alle consultazioni con il perito estimatore e alla notifica della cessione di credito unitamente alla fattura di riparazione. Egli non è quindi chiamato alla soluzione di questioni di diritto, né potrebbe farlo, in ordine a responsabilità, contestazioni sulla quantificazione del danno, anti economicità della riparazione ecc., tutte situazioni in cui l’ausilio di un legale diventa imprescindibile.

 

...E in casi di istruttoria già in corso?

È consigliato provvedere tempestivamente alla notifica, in modo da evitare che l’assicurazione liquidi il danno al danneggiato e non al riparatore, nel frattempo divenuto titolare di un diritto all’incasso.

In conclusione, il vantaggio derivante dal ricorso a questi istituti, se effettuato correttamente e con la dovuta attenzione, è quello di assegnare al riparatore sia gli oneri di riparazione che di gestione del sinistro, in una ottica di evidente semplificazione.

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In collaborazione con:

Studio Legale Potenza
Avv. Pasquale Potenza
Galleria del Toro, 3
40121 Bologna

Si avverte che questo testo ha carattere meramente informativo e non può sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

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