Vai al contenuto Vai alla ricerca Vai al contatti Vai alla mappa del sito


L’acquisto dei biglietti online, aerei o ferroviari, è una modalità che sta diventando sempre più frequente, e rappresenta un business in continua crescita.
Questo tipo di acquisto costituisce una forma di vendita a distanza, disciplinata dagli articoli 49 e seguenti del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), poi modificato dal D.Lgs. 21/2014.

Il Codice del consumo, oltre a disciplinare gli obblighi informativi gravanti sui venditori, regola anche il diritto di recesso dell’acquirente in caso di ripensamento.

ARAG Multioption Viaggi e Vacanze

Con ARAG Multioption viaggi e vacanze devi pensare solo a cosa mettere in valigia, parti serenamente perché nel in caso di imprevisti saremo al tuo fianco per ottenere il giusto risarcimento.

Qual è il significato di “diritto di recesso” e come si applica nell'acquisto online di biglietti aerei o ferroviari?

Il diritto di recesso, come stabilito dall’art. 52 del Codice del consumo per l’acquisto dei beni e servizi a distanza o fuori dai locali commerciali, indica la possibilità di risolvere il contratto senza fornire motivazioni e senza essere soggetto al pagamento di penali, solo manifestando la propria volontà al venditore entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto.

In caso di acquisto di biglietti aerei o ferroviari attraverso i siti web delle compagnie aeree o delle agenzie online, il diritto di recesso si può esercitare solo se il venditore (compagnia aerea, agenzia viaggi ecc.) lo conceda, stabilendolo espressamente nelle condizioni generali che regolano il servizio prestato.

 

Si tratta, dunque, di una mera facoltà contrattuale, prevista nel rapporto diretto tra venditore e cliente, esercitabile per finalità più commerciali che non di diritto e, comunque, soggetta a specifici termini e condizioni quali ad esempio, malattie o infortuni.

In alcuni casi il venditore può prevedere il trattenimento di una percentuale sul prezzo già pagato, la cosiddetta penale di recesso. Bisogna inoltre considerare che nella compravendita via internet di contratti di viaggio, l’impegno assunto dai venditori può risultare piuttosto complesso, sicché l’attività non può essere condizionata dal decorso di un termine di ripensamento per l’acquirente.

In quali casi il diritto di recesso è escluso?

Di fatto, l’acquisto online di un biglietto aereo o ferroviario, sebbene rappresenti una vendita a distanza che, abbiamo visto, prevede l’esercizio del diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi all’acquisto, non è soggetto al diritto di recesso.

Il Codice del Consumo (Art. 55 comma 1) è molto chiaro sul fatto che il diritto di recesso è escluso:

  • ogni volta che l’acquisto dei biglietti aerei online rientri nell'ambito di servizi riguardanti le attività del tempo libero, come ad esempio per le vacanze
  • qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici
  • quando i biglietti vengono acquistati poche ore prima della partenza

La motivazione è molto semplice, in quanto l’esecuzione della prestazione del servizio acquistato inizia nel momento stesso dell’acquisto, e ne deriva che la necessità di coordinare un’attività complessa in un periodo così breve risulterebbe incompatibile con il termine di ripensamento.

Inoltre, anche l’art. 47 del Codice del Consumo, esclude chiaramente i contratti di trasporto passeggeri dalle disposizioni relative ai contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali.
Di conseguenza, qualora il consumatore non possa più usufruire del servizio, sia anche per ragioni gravi, come una malattia o un impedimento lavorativo, non potrà ottenere il rimborso dei soldi già versati.

 

In questo caso, cosa può fare il consumatore?

All'acquirente non resta che affidarsi a specifiche coperture assicurative finalizzate al rimborso in caso di ripensamento o rinuncia. Molto spesso queste polizze sono offerte dagli stessi siti dei venditori, e sono disciplinate da apposite clausole contrattuali, che consentono, a fronte di un incremento del prezzo, la disdetta entro un termine prestabilito.

Al riguardo va notato che spesso i venditori propongono tali servizi attraverso caselle “preselezionate”, che possono vincolare l’acquirente anche senza il suo esplicito consenso: per questo motivo è intervenuto con decisione il D.Lgs. 21/2014 che, nel riscrivere l’art. 65 del Codice del consumo, ha vietato tale consuetudine, ribadendo il principio secondo cui “i venditori devono fornire un chiaro e preventivo avviso degli impegni e dei costi che gli acquirenti assumeranno con la selezione delle varie caselle al momento del perfezionamento dell’ordine”.

Che polizza ti offre ARAG?

Essere assicurati con una polizza di Tutela legale, consente di affrontare con serenità i casi di controversie contrattuali con i fornitori. Per saperne di più su come difendere i tuoi diritti e per trovare l’offerta giusta per te, visita questa pagina.

In collaborazione con:

Studio Legale Associato Franciosa – Passini
Viale Mazzini, 123
00195 Roma

Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

Potrebbero interessarti anche...

Contatti e servizi