Acquisti online di biglietti di viaggio:
posso ripensarci e riavere quanto speso?
L’acquisto dei biglietti online, aerei o ferroviari, è una modalità che sta diventando sempre più frequente, e rappresenta un business in continua crescita.
Questo tipo di acquisto costituisce una forma di vendita a distanza, disciplinata dagli articoli 49 e seguenti del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), poi modificato dal D.Lgs. 21/2014.
Il Codice del consumo, oltre a disciplinare gli obblighi informativi gravanti sui venditori, regola anche il diritto di recesso dell’acquirente in caso di ripensamento.
Qual è il significato di “diritto di recesso” e come si applica nell'acquisto online di biglietti aerei o ferroviari?
Il diritto di recesso, come stabilito dall’art. 52 del Codice del consumo per l’acquisto dei beni e servizi a distanza o fuori dai locali commerciali, indica la possibilità di risolvere il contratto senza fornire motivazioni e senza essere soggetto al pagamento di penali, solo manifestando la propria volontà al venditore entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto.
In caso di acquisto di biglietti aerei o ferroviari attraverso i siti web delle compagnie aeree o delle agenzie online, il diritto di recesso si può esercitare solo se il venditore (compagnia aerea, agenzia viaggi ecc.) lo conceda, stabilendolo espressamente nelle condizioni generali che regolano il servizio prestato.
Di fatto, l’acquisto online di un biglietto aereo o ferroviario, sebbene rappresenti una vendita a distanza che, abbiamo visto, prevede l’esercizio del diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi all’acquisto, non è soggetto al diritto di recesso.
Il Codice del Consumo (Art. 55 comma 1) è molto chiaro sul fatto che il diritto di recesso è escluso:
- ogni volta che l’acquisto dei biglietti aerei online rientri nell'ambito di servizi riguardanti le attività del tempo libero, come ad esempio per le vacanze
- qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici
- quando i biglietti vengono acquistati poche ore prima della partenza
La motivazione è molto semplice, in quanto l’esecuzione della prestazione del servizio acquistato inizia nel momento stesso dell’acquisto, e ne deriva che la necessità di coordinare un’attività complessa in un periodo così breve risulterebbe incompatibile con il termine di ripensamento.
Inoltre, anche l’art. 47 del Codice del Consumo, esclude chiaramente i contratti di trasporto passeggeri dalle disposizioni relative ai contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali.
Di conseguenza, qualora il consumatore non possa più usufruire del servizio, sia anche per ragioni gravi, come una malattia o un impedimento lavorativo, non potrà ottenere il rimborso dei soldi già versati.
All'acquirente non resta che affidarsi a specifiche coperture assicurative finalizzate al rimborso in caso di ripensamento o rinuncia. Molto spesso queste polizze sono offerte dagli stessi siti dei venditori, e sono disciplinate da apposite clausole contrattuali, che consentono, a fronte di un incremento del prezzo, la disdetta entro un termine prestabilito.
In collaborazione con:
Studio Legale Associato Franciosa – Passini
Viale Mazzini, 123
00195 Roma
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