
Veicoli fermi?
Anche se non si circola serve l’assicurazione RCA
Chi ha una moto lo sa bene: è possibile sospendere l'assicurazione obbligatoria del mezzo per, ad esempio, il ricovero invernale, e riattivare la copertura quando il clima si fa più mite.
Questa possibilità non è riservata solo ai centauri, ma è disponibile per tutti coloro che hanno un veicolo che non utilizzano per determinati periodi dell'anno.
È fondamentale però conoscere bene le regole, per evitare spiacevoli sorprese.
Da fine dicembre del 2023, l'Italia ha recepito una direttiva europea che impone l'obbligo di assicurazione anche per i veicoli fermi in spazi privati (Decreto Legislativo 184/2023 di recepimento della Direttiva Auto UE 2021/2118 o Motor Insurance Directive - MID).
Questo significa che auto, moto, scooter e altri mezzi devono essere coperti da una polizza, anche se parcheggiati in garage o cortili.
Esistono però delle eccezioni e possibilità di sospensione della copertura assicurativa, che vale la pena approfondire.
La normativa stabilisce che un veicolo deve essere assicurato anche se non circola e si trova in un'area privata.
L'unica eccezione riguarda i mezzi ufficialmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente (ad esempio in caso di confisca del mezzo o di fermo o sequestro amministrativo).
Inoltre, la legge permette di sospendere l'assicurazione fino a 10 mesi all'anno (11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico certificati ai sensi dell'articolo 60 del codice della strada), ma solo su richiesta formale del proprietario.
Durante il periodo di sospensione, il mezzo non può essere utilizzato in alcun modo, pena sanzioni.
Cosa si intende per "spazio privato"?
Non è sufficiente che un veicolo sia parcheggiato in un’area privata per escluderlo dall'obbligo assicurativo. Se il luogo è accessibile a più persone, come un cortile condominiale o un parcheggio riservato, la copertura assicurativa resta necessaria.
Solo se il mezzo si trova in uno spazio chiuso e privato, come un garage personale, si può considerare la sospensione della polizza.
Un veicolo può essere esentato dall’assicurazione solo se è formalmente dichiarato inidoneo all'uso come mezzo di trasporto. Questo significa che non può essere utilizzato, per esempio, perché privo di motore. Per ottenere l’esenzione, è necessario presentare una dichiarazione formale alla compagnia assicurativa. Se il mezzo viene ripristinato e reso nuovamente funzionante, l’obbligo di assicurazione ritorna immediatamente in vigore.
Se un veicolo viene trovato in sosta o in movimento senza copertura assicurativa, il proprietario rischia una multa significativa.
Come già visto per la deroga alla RCA in caso di “sospensione volontaria”, anche in caso di godimento della deroga per “inidoneità del veicolo all’uso come mezzo di trasporto”, gli abusi e le violazioni sono soggette alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 193 del Codice della Strada (Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile), aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo (pagamento di una somma da 866 a 3.464 euro).
Per evitare problemi, è quindi essenziale rispettare le regole e comunicare tempestivamente con la propria compagnia assicurativa.
Le norme impongono l'obbligo di assicurazione anche per i veicoli fermi, ma permettono la sospensione nei periodi di inutilizzo.
Chi possiede un mezzo deve quindi valutare attentamente le opzioni disponibili per evitare multe e problemi legali.
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