Dalla scatola nera ai testimoni: le novità introdotte dalla L.124/2017
23/04/2018
In data 29 agosto 2017 è entrata in vigore la legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017) che ha introdotto importanti novità in diversi ambiti.
La legge che prevede sconti sulle polizze a favore degli automobilisti più virtuosiIn particolare le imprese di assicurazione devono praticare uno sconto:
- A favore dei soggetti che accettano di sottoporre il veicolo ad ispezione preventiva da parte dell’assicurazione ed a spese di questa.
- A favore dei soggetti che installano, su proposta dell’assicurazione, o che hanno già installato, meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi utili per determinare la responsabilità in occasione dei sinistri. I risultati ed i dati derivanti dalla scatola nera forniscono piena prova nel processo civile.
- A favore dei soggetti che installano, su proposta dell’assicurazione, o abbiano già, meccanismi elettronici (cd. dispositivi alcolok) che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Le compagnie di assicurazione devono riconoscere uno sconto aggiuntivo e maggioritario a favore degli automobilisti che, pur essendo residenti in zone ad alto rischio di sinistri, non hanno avuto incidenti negli ultimi quattro anni e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto di assicurazione, la "scatola nera".
Un’ulteriore ipotesi di sconto significativo sul prezzo della polizza viene applicato all’assicurato che contragga più polizze assicurative su veicoli in suo possesso e sottoscriva per ciascuna polizza una clausola di guida esclusiva.
L’entità degli sconti nei vari casi elencati dovrà essere stabilita (entro 90 giorni a decorrere dal 29 agosto 2017) con decreto attuativo dall’IVASS (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni).
La legge prevede che in caso di sinistri con soli danni alle cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo dell’incidente deve risultare o sulla denuncia di sinistro o nella prima comunicazione nei confronti dell’assicurazione.
Anche l’assicurazione può chiedere l’indicazione del nominativo dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di 60 giorni dalla denuncia del sinistro, e la parte che riceve tale richiesta deve comunicare il nominativo degli eventuali testimoni entro i successivi sessanta giorni.
I testimoni identificati successivamente sono inammissibili ad eccezione del caso in cui risultasse l’oggettiva impossibilità di identificarli tempestivamente.
La legge prevede la predisposizione di una specifica tabella unica, su tutto il territorio della Repubblica, relativa alle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti percentuali del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, valore variabile in relazione all'età del soggetto leso.
Tale tabella è volta a garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito.
La legge prevede che anche i contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), qualora la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della RC Auto (col medesimo contratto ovvero con un contratto stipulato contestualmente) abbiano la durata annuale del contratto RC Auto. È previsto altresì il divieto di rinnovo tacito.
Con queste novità normative l’automobilista virtuoso è certamente favorito. Ma chi si assicura con una polizza di Tutela legale ARAG può contare su una protezione ancora maggiore, sicuro di vedere tutelati i propri diritti in ogni occasione..
In collaborazione con:
Studio Legale Spagnuoli
Piazza F. Guardi 11
20133 Milano
Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.