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25/10/2018


Chiunque di noi si sarà lamentato, almeno una volta nella propria vita, dell’eccessivo dilagare dei posti auto delimitati dalle strisce blu – dove è possibile parcheggiare l'automobile dopo aver pagato un apposito ticket – a discapito di quelli delimitati dalle strisce bianche, dove la sosta è gratuita ed al massimo soggetta a limiti di tempo.

 

E’ l’articolo 7 del Codice della Strada che riconosce ai Comuni italiani il diritto di istituire - in determinate aree della città o del paese di riferimento - ”zone di parcheggio a pagamento” delimitate dalle strisce blu.

Al comma 8 dello stesso articolo, si stabilisce anche che l’esercizio del parcheggio a pagamento può essere istituito unicamente nel caso in cui su parte della stessa area stradale dedicata alle strisce blu, o su altra parte nelle immediate vicinanze, sia presente un’adeguata area riservata a parcheggio senza custodia o dispositivi di controllo (e quindi un’area delimitata da strisce bianche con parcheggi liberi da ogni vincolo).

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In forza di questo articolo del Codice della Strada, numerosi automobilisti - multati per mancato pagamento del ticket del parcheggio - hanno deciso di proporre ricorso richiedendo l’annullamento del verbale di contravvenzione con conseguente cancellazione della multa.

 

Ma è davvero possibile far annullare il verbale di contravvenzione?

Per rispondere a questa domanda, giunge in nostro aiuto la Giurisprudenza con l’ordinanza n. 10615/2018 della Cassazione Civile che ha stabilito che la multa resta valida se non si prova la mancanza di posti gratuiti.

Nel caso trattato dalla Cassazione, l’automobilista - sanzionato per aver lasciato il proprio veicolo in sosta nello spazio regolamentato ad orario ed a pagamento, senza esporre il biglietto attestante il versamento della somma dovuta - ha promosso ricorso innanzi al Giudice di Pace sostenendo che sarebbero rimaste inosservate le prescrizioni dell’articolo 7, comma 8, poiché gli stalli di libera sosta non superavano le dieci unità.

All'esito del primo grado di giudizio il ricorso è stato rigettato in quanto, secondo il Giudice di Pace, le doglianze circa l’inadeguatezza degli stalli a sosta libera - a fronte delle aree di sosta a pagamento - avrebbero dovuto essere sollevate dai residenti della zona al momento dell'istituzione delle soste a pagamento.

Non contento dell’esito del giudizio di primo grado, l’automobilista ha proposto appello - anch'esso con esito negativo - per poi giungere sino alla Cassazione che si è definitivamente espressa in merito, specificando anzitutto che la sanzione irrogata all'automobilista doveva ritenersi fondata in conseguenza della non contestata presenza del veicolo in sosta senza il previsto pagamento.

Secondo la Cassazione, l’automobilista avrebbe richiesto l’annullamento del verbale, e della conseguente sanzione, articolando una contestazione di carattere generale – e quindi l’irragionevolezza della scelta comunale circa il numero dei parcheggi da riservare ad area libera – senza però dimostrare la reale esistenza del vizio (Cass. Civ. n. 23073/2016; Cass. Civ. n. 11283/2010) e senza spiegare perché la scelta del Comune sarebbe stata censurabile.
 

Nell'istituire zone di parcheggio a pagamento, i Comuni sono sempre obbligati a predisporre nelle vicinanze anche aree di parcheggio gratuito?

Con la medesima ordinanza n. 10615/2018, la Cassazione ha specificato che l'obbligo è derogabile per le zone di particolare rilevanza urbanistica, individuate e delimitate con Deliberazione della Giunta Comunale, nelle quali ricorrono esigenze e condizioni particolari di traffico che permettano di qualificare come "satura" una determinata strada, sicché, in ragione della presenza di non trascurabili "attrattori di traffico", è prevedibile che l'offerta di stalli di parcheggio sia inferiore alla domanda (Cass. 24.11.2014, n. 24938).

Analoghe deroghe possono poi operare, sempre dopo una delibera della Giunta Comunale, in presenza di aree pedonali o di zone a traffico limitato (ZTL).

Quindi: attenzione prima di fare ricorso!

 
  • Prima di decidere di proporre questo tipo di ricorso, l’automobilista dovrà verificare l’esistenza di una delle deroghe sopra indicate.

  • In assenza di deroghe, l'automobilista dovrà accertarsi di disporre di tutti gli elementi di prova atti a qualificare come censurabile la scelta del Comune circa le (limitate) aree di parcheggio deputate alla sosta gratuita.

Proporre un ricorso senza aver prima verificato tutti questi aspetti, porterebbe alla conferma della multa ed al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte (il Comune).

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In collaborazione con:

Studio Legale Spagnuoli
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Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

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