Parcheggi rosa e targhe prova: novità nel Codice della Strada
14/09/2021
Il Decreto Legge "Infrastrutture" (n. 121/2021), entrato in vigore l'11 settembre 2021, ha introdotto delle importanti novità nel Codice della Strada.
Le nuove norme riguardano i parcheggi per tutelare alcuni utenti della strada e le targhe prova.
Parcheggi "rosa"
I comuni possono riservare spazi per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, muniti di contrassegno speciale denominato "permesso rosa".
Il Comune di residenza procede a definire le modalità di rilascio di questo tipo di permesso.
Multe salate per chi viola il divieto di sosta
Chi sosta senza averne diritto:
- nei parcheggi "rosa" deve pagare una multa minima di Euro 80, massima di Euro 660 (dipende dal tipo di mezzo con cui si viola il codice della strada);
- nei parcheggi per le persone invalide deve pagare una multa il cui ammontare va da un minimo di Euro 168 ad un massimo di Euro 672 (le sanzioni sono state quasi raddoppiate).
Targa prova su auto già immatricolate: ok del governo
Con il decreto Infrastrutture il governo dà un fondamento normativo alla prassi di uso della targa prova sui veicoli già immatricolati da parte di concessionarie o officine, per esigenze tecniche o finalizzate al commercio.
Questa prassi, che era priva di riscontro nella disciplina di settore ma che era stata comunque "approvata" dal ministero dei Trasporti, venne messa in discussione non solo dalla Polizia stradale, ma anche dai Tribunali e, da ultimo, dalla Corte di Cassazione (ordinanza n.28433/2020).
Con la nuova normativa è stata fatta chiarezza: oggi si può usare l’autorizzazione alla circolazione di prova sia per i veicoli non immatricolati sia per quelli già muniti della carta di circolazione o del certificato di circolazione, se detti veicoli circolano su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
Chi circola con la targa prova deve avere una copertura assicurativa in materia di responsabilità civile verso terzi.
Dei danni cagionati dal veicolo, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrono i presupposti, l’assicuratore della targa prova.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, del decreto Infrastrutture, verrà aggiornato il decreto 24 novembre 2001, n. 474 (inerente il procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli).
Lo scopo è definire le condizioni ed il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare (in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti).
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