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02/07/2018



Il Decreto Ministeriale n. 151669/2017 ha introdotto la possibilità di notificare i verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada attraverso la posta elettronica certificata, comunemente conosciuta come PEC.

La PEC è uno strumento che consente di inviare e ricevere mail considerate alla stregua di una raccomandata con ricevuta di ritorno e, come tale, con valore legale.

Quindi, quando la pubblica amministrazione provvede alla notifica del verbale di contestazione a mezzo PEC, tale notifica sostituisce in tutto e per tutto la notifica a mezzo raccomandata.

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Ma il trasgressore che possiede un indirizzo PEC, nel momento in cui gli viene contestata un’infrazione, è obbligato ad indicarlo?

Un obbligo in tal senso non è stato normativamente previsto. Nel caso in cui il trasgressore non provveda a comunicare il proprio indirizzo PEC, l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, o che ha redatto il verbale di contestazione, dovrà ricercarlo nei pubblici elenchi per notificazione e comunicazione elettroniche, ai quali ha accesso.

Questa ricerca dovrà essere eseguita anche quando la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito.

È bene però far presente che, ad oggi, non esiste ancora un pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionale o nel registro delle imprese, quindi per ora la pubblica amministrazione si trova costretta a continuare ad eseguire la notifica a mezzo raccomandata, non potendo materialmente riuscire a reperire l’indirizzo PEC, seppur esistente.

Quali regole devono seguire gli organi della polizia stradale per eseguire la notifica nel caso in cui la PEC dei soggetti a cui dovrà essere notificato il verbale sia disponibile?

L'oggetto del messaggio PEC dovrà contenere la dizione di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada” e dovrà avere come allegati:

  • La relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale

    in cui dovranno essere riportate la denominazione esatta e l’indirizzo dell'amministrazione che ha provveduto alla spedizione dell'atto, l’indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione dell'atto notificato, l’indirizzo e il telefono dell'ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso e l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati con l’indicazione dell'elenco da cui è stato estratto o delle modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario;
  • La copia del verbale di contestazione che potrà essere, a seconda dei casi

    un file immagine, nel caso in cui il verbale sia costituito da un documento analogico, oppure un duplicato o copia informatica nel caso in cui il verbale sia costituito da un documento informatico. In entrambi i casi dovrà essere presente l’attestazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale;
  • Ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa

    ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.

Quando verranno considerati spediti i verbali notificati via PEC?

Nel momento in cui verrà generata la ricevuta di accettazione, e si considereranno notificati nel momento in cui verrà generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC.

Questa ricevuta costituirà piena prova dell'avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.

Qualora poi - pur avendo osservato tutte le prescrizioni - la notifica mediante PEC non risulti possibile, la procedura di notificazione avverrà nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del Codice della Strada, con oneri a carico del destinatario.

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In collaborazione con:

Studio Legale Spagnuoli
Piazza F. Guardi 11
20133 Milano

Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.

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