Vai al contenuto Vai alla ricerca Vai al contatti Vai alla mappa del sito

04/01/2023

Tempo di lettura: 5 minuti

Cosa accade se un segnale stradale è coperto dalle foglie di un albero o le strisce a terra non sono più visibili?

Se hai preso una multa puoi contestarla perché i segnali stradali devono poterti informare sugli obblighi che devi rispettare.

In questo articolo trovi una serie di informazioni utili per fare valere le tue ragioni.


ARAG Tutela Legale Circolazione #Next!

Non rinunciare a difendere i tuoi diritti.
In caso di incidenti o imprevisti in strada affidati ad ARAG.

 

La segnaletica stradale: principi generali


L'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale compete agli enti proprietari della strada, fuori dai centri abitati, ed ai Comuni, anche su strade di proprietà di altri enti, purché all'interno dei centri abitati (articolo 37 del Codice della Strada).

Tutte le regole che gli enti devono rispettare, in questo ambito, soddisfano due importanti esigenze: la sicurezza e la fluidità del traffico.

La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:

a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.

Con riguardo alla segnaletica stradale l’utente ha un implicito diritto all'informazione, che va garantito mediante segnali stradali adeguati ed efficienti.

L'adeguatezza della segnaletica deve essere accertata con riguardo:
- alle condizioni della strada e del traffico;
- alla sua immediata e sufficiente visibilità.

L'efficienza della segnaletica comporta una periodica opera di manutenzione da parte dell'ente competente, che deve sostituire la segnaletica usurata o priva delle caratteristiche prescritte.

In particolare secondo il Codice della Strada “la segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata” (articolo 38, settimo comma, del Codice della Strada).

 

Segnaletica non visibile oppure poco visibile

Malgrado le norme impongano agli enti una costante opera di manutenzione dei segnali, può accadere che ci siano delle carenze.

Se quindi, per esempio, un’automobilista prende una multa per aver sostato nello spazio riservato ai residenti (oppure riservato al carico/scarico), può impugnarla perché le strisce erano irregolari e poco visibili?

La risposta dipende dalla situazione complessiva della segnaletica nel luogo in cui si presume che sia stata commessa l’infrazione.

Infatti, l’assenza o la poca visibilità della segnaletica orizzontale può essere un motivo di impugnazione della sanzione solo se manca la segnaletica verticale (dunque, il cartello stradale).
É un principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 12 gennaio 2012, n. 339.

In particolare, secondo la Suprema Corte, se esiste sul luogo la segnalazione verticale di divieto, è irrilevante la scarsa visibilità di quella orizzontale, vista la prevalenza, ai sensi dell’art. 38, comma secondo, del Codice della Strada, delle prescrizioni dei segnali verticali.

Per completezza va detto che si può contestare anche l’illegittimità della segnaletica verticale, ma solo se si è in grado di dimostrare che il segnale non è idoneo ad assolvere la funzione che gli è stata assegnata.

Esempi concreti in cui la segnaletica può considerarsi illegittima

L’ente proprietario della strada ha posizionato un segnale diverso da quello previsto dal codice della strada;

La segnaletica stradale è poco visibile o confusa, al punto da rendere incomprensibili e poco intuibili, a prima vista, gli obblighi previsti dalla stessa;

La segnaletica crea confusione: per esempio, quando i cartelli sono coperti l’uno dall’altro e hanno dimensioni diverse, tanto da indurre il conducente in errore. Con questa motivazione il Giudice di Pace di Firenze, nella sentenza 1154/14, ha dichiarato nulla una multa perché il cartello con l’indicazione “corsia riservata mezzi pubblici di trasporto” era poco visibile, perché posto sopra ad un cartello completamente differente, quello della ZTL, con eccezione dei residenti.

Il cartello è stato scarabocchiato con spray e graffiti, tanto da renderne illeggibile il contenuto;

Il cartello è stato scolorito dagli agenti atmosferici (sole, pioggia, grandine, ghiaccio, ecc.), tanto da renderlo non leggibile;

Il cartello stradale è coperto da vegetazione.
La copertura deve essere tale da renderne impossibile la comprensione, quindi qualche foglia che copre il cartello non lo rende illeggibile.

Con quali mezzi puoi dimostrare che la multa è errata?

Devi provare che, pur avendo prestato la massima attenzione, non hai avuto la possibilità di percepire il cartello ed il suo significato.
La prova può essere fornita sia con delle foto del segnale sia con delle dichiarazioni di testimoni, a conferma della tua versione dei fatti.

Una semplice foto potrebbe essere contestata, visto che non vi sarebbe certezza sulla data.
Pertanto è sempre utile raccogliere la dichiarazione di un testimone che confermi che, alla data della multa, il segnale era esattamente come nella foto.

I contenuti di cui sopra hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne può essere fatto.

Che cosa ti può offrire ARAG?

La polizza di Tutela Legale ARAG copre le spese dell’avvocato e del perito e dà un supporto legale in molte situazioni della vita quotidiana (per esempio, reclamo per una bolletta errata, lite con un vicino per rumore eccessivo, richiesta danni subiti in un incidente stradale).

Il nostro obiettivo è fare in modo che i clienti ARAG sappiano sempre cosa fare e a chi rivolgersi, anche solo se hanno un dubbio o una curiosità.

Per saperne di più visita la pagina del prodotto Tutela Legale Circolazione #Next!.

Messaggio promozionale prima della sottoscrizione leggere il set informativo.

Potrebbero interessarti anche...

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio, 59 , 37135 Verona P.I. 04167600230 - C.F. e n. R.I. Verona 93238290238 - REA n. VR - 394658. Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione IVASS, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Rappresentante Generale e Direttore Generale per l'Italia: Andrea Andreta. Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449 - e-mail: arag@arag.it - pec: arag@pec.arag.it web: www.arag.it

ARAG SE - Societas Europaea - sede legale D - 40472 Düsseldorf (Germania), ARAG Platz 1 Capitale sociale Euro 100.000.000. Iscritta nel Registro del Tribunale di Düsseldorf al n. HRB 66846 - Soggetta al controllo della Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin: www.bafin.de). Presidente del Consiglio di Sorveglianza: Dr. Paul-Otto Faßbender. Consiglio di Gestione: Dr. Renko Dirksen (Speaker of the management Board), Dr. Matthias Maslaton, Wolfgang Mathmann, Dr. Shiva Meyer, Hanno Petersen, Dr. Joerg Schwarze.

Contatti e servizi