Multa per eccesso di velocità: il controllo deve essere visibile dagli automobilisti
Attenzione alle postazioni mobili usate per il rilievo dell'infrazione
22/02/2022
Il controllo della velocità deve essere ben visibile dagli utenti della strada.
E questo vale sia per la postazione fissa sia per quella mobile (per esempio lo scout speed) a bordo del veicolo delle forze dell’ordine.
In caso contrario la multa non è valida, come ha di recente spiegato la Cassazione.
Un automobilista impugna, innanzi al giudice di pace di Thiene, un verbale ove gli viene contestato un eccesso di velocità (avrebbe superato di 62km/h il limite di velocità di 50 km/ consentito), ma non ottiene l’annullamento della multa.
Stessa sorte in secondo grado: anche secondo il Tribunale di Vicenza la sanzione amministrativa è valida se la segnaletica “fissa”(che segnala che la strada è sottoposta a controllo elettronico della velocità) è visibile.
Non rileva, invece, che la postazione di rilevazione del controllo, vale a dire l' “auto civetta” della polizia locale, non sia visibile.
L'automobilista non si arrende e propone ricorso in Cassazione.
Secondo l’art. 142, comma 6-bis, del Codice della Strada “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”.
I giudici della Cassazione si sono chiesti se la locuzione "preventivamente segnalate e ben visibili" vada interpretata come giustapposizione di una coppia di sinonimi oppure preveda due distinti requisiti circa le postazioni di controllo.
I giudici hanno scelto la seconda opzione.
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