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Dopo l'approvazione da parte del Senato, la riforma del Codice della Strada è legge.

Questa riforma introduce molte novità, che richiedono maggiore attenzione sia prima di mettersi al volante, sia durante la guida.

Ecco le principali in dettaglio:

 

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Utilizzo di smartphone e dispositivi elettronici alla guida

L'uso del telefono cellulare durante la guida è una delle principali cause di incidenti stradali in Italia. Secondo l’ultima campagna di sensibilizzazione "Guida e basta" di ANAS, il 24% degli incidenti è causato dall’uso smodato dello smartphone alla guida.

Per questo motivo, il legislatore ha deciso di inasprire le sanzioni:

  • Prima violazione: multa da €250 a €1000, sospensione della patente tra 15 giorni e 2 mesi, e perdita di 5 punti
  • Seconda violazione: multa da €350 a €1400, decurtazione di 10 punti, e sospensione della patente da 1 a 3 mesi
 

Sospensione breve della patente

Una delle principali novità della riforma è l'introduzione di una sospensione "breve" della patente per alcune tipologie di infrazione.
Questo provvedimento, che si applicherà già alla prima violazione, riguarda i conducenti con meno di 20 punti sulla patente:

  • Sospensione di 7 giorni: per chi ha da 19 a 10 punti
  • Sospensione di 15 giorni: per chi ha da 9 a 1 punto
  • Se l'infrazione provoca un incidente, la sospensione raddoppia rispettivamente a 14 e 30 giorni

Le infrazioni punite con la sospensione breve includono:
- Mancato uso della cintura di sicurezza, seggiolini per bambini, dispositivi antiabbandono, casco.
- Uso del telefono durante la guida.
- Mancato rispetto del divieto di sorpasso, dei semafori e delle precedenze.
- Circolazione contromano, sorpasso a destra, inversione del senso di marcia in intersezioni, curve o dossi.

La sospensione breve rappresenta una semplificazione amministrativa perché in questi casi non è previsto il cosiddetto “doppio passaggio” (verbale dell’autorità intervenuta con identificazione dell’articolo violato e successivo avallo del Prefetto con il quale viene determinata la durata della sospensione); qui infatti la sospensione è “secca”, ossia non vi sono margini discrezionali ed è subito operativa (la patente viene ritirata contestualmente alla violazione e trattenuta presso il comando dell’autorità per 7 o 15 giorni; terminato questo periodo il conducente va a riprendersi la patente; è previsto che la sospensione della patente consegua in modo diretto ed automatico dalla contestazione della violazione, senza necessità di adozione di ordinanza da parte del Prefetto).
Attenzione: chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente di cui sopra, circoli abusivamente, subirà la revoca della patente ed il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi; dovrà inoltre pagare una sanzione da €2.046 ad €8.186.
Nota bene: l’utilizzo del cellulare alla guida viene punito, come abbiamo visto, anche con la sospensione ordinaria della patente, indipendente dal punteggio della patente (da 15 giorni a 2 mesi). Pertanto, in caso di guida con cellulare alla guida potrebbero essere comminate due sanzioni sovrapponibili, quella breve e quella ordinaria.

 

Guida in stato di ebbrezza

La normativa attuale sulla sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza rimane invariata, quindi, secondo l’art 186 cds comma 2:

- Da >0,5 a <0,8 g/l: multa da €543 a €2170, sospensione della patente da 3 a 6 mesi, decurtazione di 10 punti.
- Da >0,8 a <1,5 g/l: multa da €800 a €3200, sospensione della patente da 6 a 12 mesi, decurtazione di 10 punti.
- Oltre 1,5 g/l: multa da €1500 a €6000, sospensione della patente da 12 a 24 mesi, confisca del veicolo, decurtazione di 10 punti (se la vettura appartiene ad un terzo non c’è la confisca del veicolo ma la sospensione della patente è raddoppiata). Revoca della patente in caso di recidiva biennale - due volte > 1,5 g/l in due anni - o in caso di contestuale incidente.

La riforma aggiunge che, dopo la prima violazione oltre 0,8 g/l, al ri-ottenimento della patente, questa conterrà il codice unionale 68 (zero alcool) e il codice unionale 69 (veicoli con dispositivo Alcolock).
Ciò vuol dire che, dopo la prima violazione in stato di ebbrezza oltre gli 0,8 g/l l’utente:
- dovrà guidare solo a zero alcool; in caso di guida oltre 0 g/l vi sarà la sospensione della patente da 1 a 6 mesi; oltre 0,5 g/l la sospensione sarà quella già prevista, aumentata di un terzo.
- non potrà guidare veicoli sprovvisti del dispositivo Alcolock; in caso di giuda di veicolo sprovvisto di tale dispositivo, o con il dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o con sigilli rimossi vi sarà la sospensione della patente da 1 a 6 mesi.

Indipendentemente dal Codice 68 o 69 la guida con tasso alcolemico superiore a zero g/l da parte di un neopatentato, o minore di 21anni o autotrasportatore oltre alla sanzione pecuniaria già prevista dall’ attuale art.186bis (da €168 a €678) comporterà la sospensione breve della patente (7 o 15 giorni, secondo quanto descritto sub Sospensione Breve della Patente, nuovo art.218 ter).

 

Neopatentati

Oggi c’è il limite, per il primo anno di patente, di guida di veicoli con rapporto peso/potenza non superiore a 55 kw/t (65 kw/t per le vetture elettriche o ibride plug in) e potenza non superiore a 70 kw.
La riforma prevede:
- estensione della limitazione ai primi tre anni, ma con potenza dei veicoli aumentata (rapporto peso/potenza non superiore a 75 kw/t e potenza non superiore a 105 kw);
- limiti di velocità invariati per i primi tre anni (90 km/h su strade extraurbane, 100 km/h su autostrade);
- il foglio rosa sarà valido solo se accompagnato da una certificazione dell'autoscuola attestante l'avvenuta effettuazione delle previste esercitazioni in autostrada, su strade extraurbane e di notte.

 

Limiti di velocità

La normativa sui limiti ed eccesso di velocità rimane invariata.
Quindi, secondo l’art. 142 del Codice della Strada:
*comma 8: oltre 10 km/h non oltre 40 km/h: sanzione pecuniaria da €173 a €694; decurtazione 3 punti;
*comma 9: oltre 40 km/h non oltre 60 km/h: sanzione pecuniaria da €543 a €2.170; decurtazione 6 punti; sospensione patente da 1 a 3 mesi;
*comma 9bis: oltre 60 km/h: sanzione pecuniaria da €845 a €3.382; decurtazione 10 punti; sospensione patente da 6 a 12 mesi;
*comma 12: recidiva biennale al comma 9 = sospensione patente da 8 a 18 mesi; recidiva biennale al comma 9bis = revoca della patente.

Ma la riforma aggiunge che:
- Per più violazioni commesse in un unico tratto stradale dello stesso ente, in meno di un’ora, si applica una sola sanzione, ossia quella della violazione più grave aumentata di un terzo.
- In caso di recidiva annuale dell’eccesso di velocità oltre i 10 km/h ma non oltre i 40 km/h all’interno del centro abitato, la multa sarà da €220 a €880 e la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

 

Notificazione delle violazioni

Vengono ampliati i casi di contestazione da remoto (quindi non effettuata alla presenza del conducente, ma tramite notifica all’intestatario della targa) per violazioni come il trasporto eccezionale fuori norma, mancanza di assicurazione, mancata revisione, ecc.

Le violazioni saranno accertabili tramite apparecchiature di rilevamento approvate o omologate (vedi riquadro).
Queste apparecchiature potranno accertare contemporaneamente due o più violazioni.
Per i casi di violazioni in autostrada saranno utilizzabili anche le telecamere di sicurezza degli autogrill, postazioni di pedaggio, aree di sosta, gallerie.

 

La regolamentazione degli strumenti di rilevazione da remoto, come gli autovelox, ha generato nell’ultimo periodo una notevole confusione.

Tre sono infatti le fonti di regolamentazione della materia:
1 Codice della Strada con annessa riforma;
2 Decreto Autovelox del 27/03/2024 leggi qui l’approfondimento;
3 Sentenza di Cassazione 10505 del 28/04/2024.

Se le prime due fonti equiparano l'approvazione dello strumento alla sua omologazione , per cui se vi è l’una o l’altra la sanzione è considerata legittima, secondo la Cassazione, invece, le sanzioni sono legittime solo se lo strumento è sia approvato che omologato.

La Cassazione sostiene infatti che l’approvazione è un iter/autorizzazione semplicemente amministrativa che consente di replicare l’utilizzo dello strumento, mentre l’omologazione, pur essendo comunque un’autorizzazione amministrativa, ha anche una natura necessariamente tecnica ed è finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento; requisiti, questi, che costituiscono l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento.
Ad oggi, si può quindi sostenere che ogni sanzione comminata con uno strumento approvato ma non omologato sia passibile di ricorso.

 

Bici elettriche e monopattini

Le biciclette a pedalata assistita devono rispettare specifiche caratteristiche tecniche per essere considerate velocipedi, così come descritti e regolamentati dall’art.50 del Codice della Strada. Devono essere dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw (o 0,50 kw se adibite al trasporto di merci), la cui alimentazione è progressivamente ridotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h di velocità, o prima se il ciclista smette di pedalare.
Non hanno obbligo di assicurazione né di targa né di libretto di circolazione, non essendo beni mobili registrati.
I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti alle caratteristiche sopra indicate sono considerati ciclomotori, con i conseguenti obblighi assicurativi e di registrazione.

I monopattini invece non trovano normazione nel Codice della Strada, bensì nella L.160/2019 all'articolo 1 comma 75, a sua volta in fase di riforma con lo stesso Disegno di Legge di riforma del Codice della Strada.
Alla luce delle ipotesi di riforma di cui sopra saranno classificabili come una via di mezzo tra velocipede e ciclomotore.

Dovranno essere assicurati per la Responsabilità Civile e dotati di un contrassegno identificativo non removibile (simile quindi ad una targa) che ne certifichi la proprietà, in modo da renderli riconducibili ad un obbligato, in solido con il conducente, in caso di violazione delle norme di circolazione o di incidente.

Si differenziano quindi dai velocipedi, in quanto questi non hanno obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile né di targa, ma si differenziano anche dai ciclomotori perché non necessitano di patentino, né del libretto di circolazione.

In sintesi, premesso il nuovo obbligo assicurativo e di identificazione tramite contrassegno, i monopattini:

  • non possono essere condotti da minori di anni 14;
  • non possono trasportare passeggeri né bagagli di sorta;
  • prevedono l’obbligo del casco (anche per i maggiorenni);
  • devono essere dotati di freno anteriore e posteriore, luce anteriore e posteriore, frecce, segnalatore acustico, regolatore di velocità, la quale non può essere superiore a 20 km/h;
  • il motore non può avere potenza superiore a 0,50 kw;
  • non possono circolare su strade extraurbane (a differenza dei velocipedi) nè sui marciapiedi, dove non possono nemmeno sostare, se non in stalli appositamente predisposti;
  • possono circolare solo su strade urbane che abbiano un limite di velocità non superiore a 50 km/h.

Le sanzioni per violazioni riguardanti i monopattini vanno da €200 a €800, con possibilità di confisca del mezzo in caso di motore superiore a 1 kw.

In definitiva, questa riforma rappresenta un significativo passo avanti nella regolamentazione della circolazione stradale, ponendo maggiore enfasi sulla sicurezza e sul rispetto delle norme.

 

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Giorgio Piazza
ARAG SE Italia
Divisione Tecnica Sinistri

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