Incidenti con veicoli speciali.
Di chi è la responsabilità?
11/06/2018
Nel corso della circolazione stradale, può capitare di imbattersi in veicoli “speciali”, come ad esempio un’ambulanza, una pattuglia della polizia, un mezzo della protezione civile, eccetera.
I casi di incidenti stradali con il coinvolgimento di questi mezzi sono purtroppo sempre più frequenti.
In particolare, l’obbligo di prudenza implica anche il dovere di tenere una velocità che non costituisca pericolo, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo.
Pertanto, il conducente di un'auto adibita a servizio di Polizia Giudiziaria, Polizia, Municipale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Forestale e così via, che abbia attivato tutti i dispositivi d'allarme, non è autorizzato a violare deliberatamente il Codice della Strada, per non creare ingiustificate situazioni di rischio per gli altri utenti.
Ciò vale anche per i mezzi della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e delle ambulanze.
È questo l’orientamento della Cassazione (Cass. sent. n. 976/2014) che, evidentemente, non avrebbe problemi a dichiarare la responsabilità automobilistica di una ambulanza, che trasporti un malato in ospedale, qualora il conducente, tenendo una guida spericolata e imprudente, abbia causato un incidente stradale: il conducente del veicolo di soccorso deve anzi avere un’attenzione ancora più vigile al traffico.
Allo stesso modo, viene di certo condannato il conducente di un’ambulanza per aver guidato con colpa, cioè in violazione dei doveri di prudenza, diligenza e perizia, nel caso in cui si fosse immesso in una strada senza dare la precedenza a chi aveva già attraversato l’incrocio, così, creando pericolo per gli altri guidatori.
Il fatto che il mezzo di soccorso avesse attivi luci blu di emergenza e sirena, non avrebbe consentito, comunque, al conducente di creare ingiustificate situazioni di rischio per le altre persone.
Gli autisti dei mezzi di emergenza devono infatti mantenere altissima l’attenzione, pensando alle conseguenze della loro condotta e, quindi, effettuando un servizio sempre al meglio delle proprie possibilità psicofisiche.
Cosa stabilisce l’Art. 177 del Codice della Strada, che regola la circolazione degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi speciali?
L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (…..); i conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. E' vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di Marcia.
Imponendo una guida comunque prudente, consente unicamente di disattendere i divieti e le limitazioni imposte dalla segnaletica, derogando il conducente dall'essere sanzionato per le relative violazioni.
Ad avvalorare tale disposto, vi è una pronuncia della Cassazione (n. 24990/2014), che stabilisce che, in tema di responsabilità da circolazione stradale, i conducenti di veicoli in servizio di emergenza, anche quando procedono con la sirena in funzione hanno il dovere di osservare la generale prudenza in prossimità di incroci.
Quando, alla guida dell’auto, si sente in lontananza una sirena, è sempre necessario osservare le regole stabilite dal Codice della Strada:
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si deve cercare immediatamente di capire se si stia intralciando con il proprio veicolo il passaggio del mezzo di emergenza
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Ci si deve fermare immediatamente ai margini della carreggiata, agevolando il passaggio del veicolo
In base alla normativa dettata dall’art. 177 del Codice della Strada, se ad esempio il conducente di tale veicolo mentre viaggia con la sirena attivata taglia la strada ad un autista comune, la responsabilità non sarà in capo al conducente del mezzo di soccorso e non sussiste neanche il concorso di responsabilità, ovvero una presunzione di colpa al 50% tra i due mezzi coinvolti nell’incidente, in quanto il “codice rosso”, cioè l’emergenza effettiva, protegge giuridicamente l’autista da una causa per guida imprudente.
In questi casi, quindi, le normali regole sull’attribuzione della responsabilità da sinistro stradale, subiscono delle importanti modifiche, in quanto, se si verifica uno scontro dovuto all’imprudenza del mezzo di emergenza, i giudici sono dell’idea che la responsabilità sia sempre dell’altra auto “comune”, il cui conducente non si è fermato immediatamente.
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