Se si dichiara di non sapere chi era alla guida al momento dell’infrazione, a chi vengono decurtati i punti?
14/11/2018
Nel caso in cui ci venisse notificata una multa con decurtazione dei punti della patente, è opportuno sapere che, da pochi mesi, non è più obbligatorio dichiarare chi fosse al volante al momento dell’infrazione.
Se nell'ultimo decennio la giurisprudenza della Corte aveva praticamente affermato per gli intestatari di veicoli l’obbligo di sapere a chi il mezzo era stato affidato, con questa ordinanza la Seconda Sezione della Corte di Cassazione afferma invece che bisogna valutare caso per caso.
Il fatto che trascorra un rilevante lasso di tempo fra l’infrazione e la notifica del verbale ed inoltre la circostanza che l’automobile fosse impiegata da vari familiari, può giustificare la mancata indicazione del nominativo del conducente.
In particolare, “ripescando” una sentenza interpretativa della Corte costituzionale (165/2008), “deve essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi da responsabilità, dimostrando l’impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella “negativa” (ciò a dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione)”.
Pertanto, se da un lato la condotta di chi non ottempera alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente è sanzionabile, dall'altro, laddove la risposta venga data, seppure in termini negativi, compete al giudice di merito la verifica circa l’idoneità delle giustificazioni fornite per escludere la presunzione di responsabilità, che la norma pone a carico del dichiarante.
Cosa fare per "limitare i danni" se si riceve la notifica di una multa con la richiesta delle generalità di chi era alla guida?
Il proprietario del veicolo multato dovrà innanzitutto pagare la sanzione principale.
Potrà però, con buona probabilità, evitare sia la decurtazione dei punti della patente sia la seconda sanzione per non aver comunicato i dati del conducente (questa omissione in precedenza prevedeva una sanzione supplementare di 286 euro): gli basterà collaborare con il Comune che gli ha inviato l’avviso di accertamento e la richiesta delle generalità di chi era alla guida, affermando, ad esempio, di avere un’auto condivisa dal coniuge e/o dai figli e che, a distanza di tempo è per lui impossibile risalire all'identità di chi fosse stato al volante nel momento dell’infrazione.
Sarà poi il giudice incaricato a valutare, di volta in volta, quali siano i casi che meritano di essere accolti e quali, invece, dovranno pagare la doppia sanzione.
Attenzione! Chi si disinteressa e non comunica nulla, non ottemperando così in alcun modo alla richiesta, verrà sicuramente sanzionato.
L’ordinanza della Cassazione, quindi, non vale in tutti i casi: va tenuto conto che nel 2007 (epoca della causa esaminata e a cui si riferisce l’ordinanza 9555/2018) la normativa inerente la notifica dei verbali era diversa, poiché avveniva in un tempo massimo di 150 giorni dall'infrazione.
Con la mini-riforma del Codice della Strada il termine di notifica è stato ridotto a 90 giorni e i verbali arrivano oggi nelle mani del destinatario più rapidamente, per cui diventa più difficile giustificarsi col tempo trascorso.
Per questo la Cassazione ha stabilito la necessità che il giudice valuti di volta in volta i motivi per cui potrebbe essere giustificato un “vuoto di memoria” del conducente.
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In collaborazione con:
Studio Legale Associato Franciosa – Passini
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