Vai al contenuto Vai alla ricerca Vai al contatti Vai alla mappa del sito

14/09/2022

Tempo di lettura: 5 minuti

Ci sono alcune nuove regole per chi decide di usare i monopattini.

É stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (Decreto 18 agosto 2022, “Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”; il decreto entra in vigore il 14 settembre).

I nuovi veicoli venduti dal 30 settembre, e quelli già in circolazione a partire dal 1°gennaio 2024, devono avere le frecce e i freni su entrambe le ruote.

Qui una breve guida sulle norme più rilevanti in tema di monopattini, con anche le recenti novità e con un focus particolare sulle sanzioni che si applicano in caso di violazione della legge.

ARAG Tutela Legale Famiglia #Next!

La tua famiglia è la cosa più importante che hai: proteggila da ogni imprevisto.

Il mondo dei monopattini ha le sue regole


I monopattini elettrici continuano ad essere equiparati ai velocipedi (come avvenuto dal 1° gennaio 2020).

Potenza nominale continua del motore elettrico: 500 w (0,5 kW) (articolo 1, comma 75 della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Si applicano le seguenti sanzioni: pagamento di una somma da euro 100 a euro 400 se il mezzo supera la potenza di 0,5kw; sanzione accessoria della confisca se ha un motore termico o un motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW.

Velocità massima per costruzione: non prevista

Regolatore di velocità: il regolatore di velocità è configurabile in funzione del limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali e di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione.

Segnalatore acustico: è obbligatorio.
Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.

Posti a sedere: nessuno (nuovo articolo 1, comma 75 della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Se non viene rispettata questa disposizione si applicano queste sanzioni: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400 e sanzione accessoria della confisca laddove il monopattino abbia un motore termico o un motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW.

Trasporto passeggeri, animali e traino: non sono consentiti.
Si applica la sanzione specifica del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.

Segnalatori di direzione: non erano obbligatori.
A decorrere dal 30 settembre 2022 i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote.
I monopattini già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati entro il 1° gennaio 2024.

Modalità di guida: i conducenti dei monopattini devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani (salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi indicatori di direzione).
Si applica la sanzione specifica del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.

Divieto specifico di circolazione su marciapiedi e contromano: è vietata la circolazione dei monopattini sui marciapiedi.
Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano.
È anche vietato circolare contromano, a meno che la strada abbia il doppio senso ciclabile.
Si applica la sanzione specifica prevista del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.

Divieto specifico di sosta sui marciapiedi: è vietato sostare sul marciapiede, salvo nelle aree individuate dai comuni.

Marcatura CE: obbligatoria la marcatura ‘CE’ prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.

Giubbotto o bretelle retroriflettenti: obbligatori mezz’ora dopo il tramonto del sole durante tutto il periodo di oscurità e di giorno, quando le condizioni meteorologiche richiedono l'illuminazione.
Si applica la sanzione specifica del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.

Dispositivi di illuminazione o rifrangenti: obbligatori dal 30 settembre 2022.
E’ prevista una luce anteriore bianca o gialla fissa e catarifrangenti posteriori rossi o luce rossa fissa.
Se mancano sono consentiti solo la conduzione o il trasporto a mano da mezz’ora dopo il tramonto durante tutto il periodo di oscurità e anche di giorno in condizioni di ridotta visibilità tali da richiedere l'illuminazione.

Dimensioni massime: 2.000 mm di lunghezza; 750 mm di larghezza nel suo punto piu' largo, compreso il manubrio ed esclusi gli
eventuali indicatori di svolta; 1.500 mm di altezza.

Assicurazione: obbligatoria solo per i servizi di noleggio senza conducente istituiti o affidati dal comune.

Requisiti di età minima: 14 anni.
Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.

Casco: solo per i minorenni.
Il casco deve essere idoneo a garantire la protezione e conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.

Aree Pedonali: velocità massima 6 km/h.

Strade urbane (con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi): velocità massima 20 km/h.

 

Che cosa ti può offrire ARAG?

 
La polizza di Tutela Legale ARAG copre le spese dell’avvocato e del perito
e dà un supporto legale in tanti momenti della vita quotidiana.
 
Se sei assicurata/o con ARAG accedi a:
  • Servizio di consulenza telefonico ARAGTel
  • Network di Avvocati specializzati
  • Modelli di documenti legali per far valere i tuoi diritti
 
 
Se non sei assicurata/o per te disponibili:
  • Assistente virtuale (Chatbot)
  • Newsletter con articoli su novità normative e legali
  • Download gratuito di un modello di documento legale o una guida legale
 
Per saperne di più visita la pagina la Tutela Legale Famiglia #Next!
Messaggio promozionale prima della sottoscrizione leggere il set informativo.
 
 

Hai bisogno di maggiori informazioni sulla Tutela Legale?

Contatti e servizi