Come deve essere comunicata la decurtazione dei punti dalla patente?
18/11/2019
No, alla luce di una recente ordinanza emessa dalla Cassazione, la comunicazione formale della decurtazione dei punti della patente non è obbligatoria.
Una sentenza del Tar Umbria (sent. n. 275/2018) aveva disposto che solo con la periodica comunicazione tramite raccomandata a/r della progressiva decurtazione di punteggio dalla patente, il trasgressore potesse controllare in tempo reale il saldo dei punti.
Il Tar Umbria aveva affermato inoltre che "nel caso in cui la motorizzazione non rispetti tale previsione normativa, l’ordine di sottoporsi alla revisione della licenza per avvenuto azzeramento del credito residuo è illegittimo e l’interessato può continuare a circolare liberamente, nonostante non abbia punti sulla patente di guida".
Un’ordinanza della Cassazione (la n. 22613/2018), depositata dalla Seconda sezione civile, capovolge l'interpretazione del Tar Umbria:
La comunicazione dell’avvenuta decurtazione dei punti non è condizione di validità della sanzione accessoria della decurtazione del punteggio, dal momento che il conducente ha sempre la possibilità di controllare in tempo reale lo stato della propria patente, con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
Attraverso il verbale di accertamento della violazione del Codice della Strada, l’interessato, previa consultazione del portale internet "Il portale dell'Automobilista" gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è in grado di conoscere il punteggio ed eventualmente proporre opposizione.
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Sulla base di tale circostanza, secondo la giurisprudenza della Cassazione, la violazione dell'obbligo di comunicazione al conducente non comporta la nullità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti o, in caso di perdita totale del punteggio, della eventuale e successiva sospensione della patente di guida, in attesa della dovuta revisione della patente.
Secondo quanto sostenuto più volte dalla Cassazione, il conducente che ha commesso un’infrazione che preveda la decurtazione dei punti, è già stato adeguatamente informato della decurtazione dalla lettura del verbale, che gli viene consegnato dall'agente accertatore o che gli viene inviato per posta casa.
Attraverso il verbale, l’interessato può conoscere subito se e in quale misura, gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione dei punti e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti.
I giudici della Suprema Corte hanno affermato che l’art. 126 bis del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992), pur prescrivendo che ogni mutamento di punteggio debba essere comunicato agli interessati dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, allo stesso tempo afferma che ogni conducente sia in grado di controllare, agevolmente e in tempo reale, il saldo del proprio punteggio.
La comunicazione postale di avvenuta decurtazione dei punti, di cui all’art. 126 bis del Codice della Strada, riveste valore unicamente informativo e, come tale, è priva di valore provvedimentale, con la conseguenza che il suo mancato invio al titolare della patente, non incide sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio di decurtazione dei punti.
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