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Dopo la pubblicazione del 28 maggio scorso sulla Gazzetta Ufficiale (GU serie generale n. 123 del 28.05.2024), è entrato in vigore il 12 giugno il decreto “autovelox” dell’11 aprile 2024.

Si tratta di un provvedimento che mette al primo posto la tutela della sicurezza della circolazione, stabilendo le regole sul posizionamento dei dispositivi ed attuando l'art. 25 della legge n. 120/2010 recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», andando così a colmare un vuoto legislativo che per tanti anni ha consentito un utilizzo non regolato degli autovelox.

 

Attenzione: il decreto non si occupa dell’omologazione degli apparecchi, delicata tematica sollevata di recente da una sentenza della Corte di Cassazione. A riguardo, gli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno avviato una istruttoria sui criteri di omologazione di tutti i dispositivi di accertamento da remoto, al fine di regolare in rapporto a tali criteri l’utilizzo degli autovelox fino a oggi approvati.

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Cosa prevede il decreto

Vediamo le novità principali. Il decreto definisce i modi d'uso e di collocazione degli autovelox già esistenti e di quelli che verranno installati ex novo.

Le disposizioni del decreto Autovelox non si applicano alle postazioni fisse, mobili o presenti a bordo di veicoli in movimento quando sono presidiate perché in questi casi la contestazione della violazione del limite di velocità viene effettuata immediatamente.

Riguardo le postazioni fisse degli autovelox, queste verranno collocate dopo una valutazione dell'ente che ha la proprietà della strada e serviranno per la rilevazione differita dell'infrazione. Sarà possibile installare postazioni mobili solo se non si potranno collocare in modalità fissa a causa della particolare conformazione della strada.

Gli autovelox in modalità fissa o mobile verranno installati sulle strade extraurbane principali e sulle autostrade.
Sugli altri tipi di strade urbane ed extraurbane spetterà al Prefetto decidere dove collocare le apparecchiature, il tutto nel rispetto delle condizioni e delle caratteristiche delle infrastrutture stradali.

Gli autovelox non si potranno utilizzare dove esiste un limite di velocità eccessivamente ridotto: inferiore a 50 Km, nelle strade urbane; per le extraurbane solo nel caso in cui il limite di velocità imposto non sia ridotto di più di 20 km rispetto a quello previsto dal codice per quel tipo di strada (se il limite è di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 km/h ma non per limiti inferiori).

L’uso di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento, quando sono utilizzati senza contestazione immediata della violazione, è consentito nei casi in cui non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili.
L’utilizzo delle postazioni fisse o mobili e dei dispositivi a bordo di un veicolo in movimento è consentito sulle autostrade agli organi di polizia stradale e, su tutte le altre strade, sempre alla polizia stradale ma nel rispetto dei criteri della pianificazione operativa concordata in sede di Conferenza Provinciale Permanente.

Ci sono dodici mesi di tempo, dall'entrata in vigore del decreto, per adeguare alla normativa i vecchi autovelox, decorso tale periodo, in caso di mancato adeguamento, i vecchi autovelox andranno spenti o rimossi, in attesa dell’adeguamento.

 

Collocazione postazioni di controllo e modalità d'uso

Il decreto è corredato da due allegati: l'allegato A e l'allegato B.

L'allegato A si occupa dell’individuazione dei tratti di strada ove collocare le postazioni di controllo.

Per la collocazione dei dispositivi è necessaria la presenza di una delle seguenti condizioni:
• tasso elevato di incidentalità debitamente documentato;
• impossibilità o difficoltà documentate nel procedere alla contestazione immediata della violazione;
• presenza di più corsie per senso di marcia, ovvero suddivisione della strada in carreggiate separate, in cui mancano spazi idonei (assenza di banchine o piazzole di dimensioni adeguate), gallerie e viadotti privi di aree per fermare i veicoli fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza;
• visibilità limitata e condizioni del manto stradale in grado di condizionare negativamente la fermata e la sosta dei veicoli per rilevare la violazione;
• scarsa visibilità e condizioni generali, anche di natura ambientale, tali da rendere difficoltoso e pericoloso il controllo ordinario degli agenti;
• condizioni di traffico, tenuto conto anche del tipo di strada e dei mezzi che la percorrono (ad esempio, presenza di traffico intenso o da percentuale elevata di mezzi pesanti), che rendono difficile fermare i conducenti per un controllo.

L'allegato prevede anche che sulle strade di scorrimento, su quelle urbane di quartiere e locali gli autovelox vengano collocati solo se il limite di velocità non è inferiore ai 50 km orari. L’installazione in tratti con limite di velocità inferiore è consentita solo quando sussistono criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale che giustifichino l’imposizione di limiti di velocità inferiori, ed esclusivamente quando tale limite di velocità sia esteso ad un tratto di almeno 400 metri.

La distanza tra il segnale del limite di velocità e l’autovelox dev’essere di almeno 200 metri sulle strade urbane di scorrimento e di almeno 75 metri sulle altre strade.
Invece la distanza minima tra due diversi dispositivi autovelox deve essere di almeno 500 metri in ambito urbano e nelle zone di confine con l’ambito extraurbano.

L'allegato B invece contiene regole sulla modalità di uso dei dispositivi e attività complementari al controllo, compresi gli aspetti connessi alla protezione dei dati personali.

Sul rispetto della normativa privacy in materia di protezione dei dati, da parte del decreto autovelox, si è espresso favorevolmente il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 2 dell'11 gennaio 2024.

Il Garante ha infatti rilevato che il testo ha tenuto conto delle osservazioni sollevate dall'ufficio che si è occupato dell'istruttoria sui seguenti aspetti:
• precisazione dei ruoli dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali che derivano dall'utilizzo degli autovelox;
• necessità di regolare i rapporti con chi gestisce le attività complementari alla gestione dei trattamenti sanzionatori;
• esigenza di adottare misure tecniche per la sicurezza del trattamento dei dati;
• minimizzazione dei dati attraverso sistemi di memorizzazione delle immagini solo in caso di infrazione;
• limitazione della finalità attraverso la previsione di immagini fruibili solo per la contestazione delle infrazioni;
• limitazione della conservazione attraverso la previsione di limiti temporali per la conservazione dei dati;
• integrità e riservatezza dei dati grazie a limitazioni all'accesso dei dati e delle immagini;
• previsione di riprese frontali del veicolo solo se è prevista una funzione in grado di oscurare le immagini che permettono di identificare i soggetti a bordo.

In sostanza, per questioni relative alla privacy, le immagini che costituiscono fonte di prova per le infrazioni rilevate con gli autovelox non devono più essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo insieme al verbale. La documentazione fotografica o video può essere messa a disposizione del destinatario del verbale solo su sua richiesta, garantendo sempre l’oscuramento di eventuali soggetti terzi o altri veicoli ripresi.

 


Il decreto autovelox ha introdotto nuove regole di utilizzo dei dispositivi di rilevazione del superamento dei limiti di velocità, al fine di garantire uniformità a livello nazionale e di pianificare il controllo di territori, evitando lacune o sovrapposizioni.
Se da un lato si è messo un argine alla loro diffusione con poche regole, dall'altro, con l'applicazione di queste disposizioni sarà più difficile presentare ricorso da parte dei guidatori sanzionati.

 

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