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02/12/2021

 

Le separazioni dei coniugi oppure dei conviventi sono a volte complesse.

Se tra i temi sui quali si litiga c è anche l'animale domestico, meglio conoscere in anticipo i propri diritti.

In questo articolo ti spieghiamo quando puoi chiedere l'affidamento condiviso del cane o del gatto.

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Cosa dice la legge?

Nel nostro ordinamento non c'è ancora una norma specifica che tutela gli animali domestici se i proprietari si separano.

Pertanto, occorre fare riferimento:
- agli accordi privati tra le parti;
- oppure, in mancanza di accordo, alla decisione del giudice, se la coppia che si separa è sposata
.

Gli animali domestici sono parte integrante della vita di chi li possiede e godono di una specifica tutela anche in ambito penale.
Tuttavia sono considerati tuttora delle “res”, cioè come degli oggetti giuridici.
Possono essere quindi oggetto di una compravendita o anche di una donazione, esattamente come qualsiasi altro bene (per esempio, una casa).

 

Coppia sposata, coppia di fatto

 

Il problema dell’affido dell’animale domestico, a seguito della fine della convivenza, è di più semplice risoluzione quando la coppia è sposata.
In tale caso, infatti, la custodia dell’animale può essere contemplata direttamente nell’accordo di separazione oppure nel ricorso per la separazione ed è rimessa quindi alla valutazione del giudice.

Se la coppia convive ma non è sposata, invece, occorre necessariamente che venga raggiunto un accordo (scritto od orale) tra le parti.

  • Conta che il gatto o il cane risulti formalmente intestato, all'uno o all'altro partner, nell'anagrafe? No.
    In altre parole, la proprietà formale dell’animale non necessariamente legittima il possesso a seguito della fine della convivenza.
    Chi vuole ottenere l’affidamento dell’animale domestico, pur non essendone il titolare formale, può provare la proprietà con ogni mezzo (testimonianze, pagamenti per sostenere le spese veterinarie, ecc.).

Cosa accade in caso di conflitto tra i partner?

Se c’è dissenso poiché entrambi gli ex partner vogliono tenere con sé l’animale, allora deve ritenersi prevalente la volontà di colui che riesca a provare (al di là dell’intestazione formale presso l’anagrafe) la proprietà dell’animale domestico.

La possibilità per il partner che non ha ottenuto l’affidamento di andare a trovare l’animale domestico dipende molto (se non del tutto) dall’accordo raggiunto dalle parti.

  • Separazione di una coppia sposata: è molto probabile che il diritto di vedere il proprio animale domestico, affidato all’altro coniuge, sia contemplato direttamente all’interno delle condizioni della separazione.
    Spesso il giudice stabilisce un affido al 50%
    , in modo che ciascun ex partner possa tenere con sé l’animale domestico.
  • Fine della convivenza di una coppia di fatto: le condizioni per poter vedere l’animale affidato all’altro sono rimesse al libero incontro di volontà delle parti.

Sentenze dei giudici

La giurisprudenza prevalente è orientata ad applicare le norme sull’affido condiviso dei figli anche agli animali domestici: di conseguenza è possibile che il giudice ritenga opportuno che l’animale trascorra il proprio tempo, in maniera equa, con un proprietario e con l’altro.

Esistono diverse sentenze che affrontano il caso dell’affidamento e del diritto di visita all’animale domestico.
Ecco due esempi.

Secondo il Tribunale di Roma il regime giuridico in grado di tutelare l’interesse del cane è l’affido condiviso, con divisione a metà delle spese per il suo mantenimento.
In questo processo era emerso che il cane si era abituato a vivere, dopo la fine della convivenza, a periodi alterni con entrambi i padroni, in abitazioni e luoghi diversi e che entrambe le parti avevano provveduto alle cure necessarie per lo stesso (Tribunale di Roma, sentenza n. 5322/2016).

Secondo il Tribunale di Modena, il giudice deve omologare il verbale di separazione consensuale nel quale si stabilisce che il cane di famiglia resti nell'abitazione familiare fino a quando i figli convivranno con il genitore affidatario.
A carico dell’altro genitore viene stabilito un contributo economico per mantenere l’animale, contributo che pertanto si somma a quello disposto in favore dei minori (Tribunale di Modena, sentenza dell’8 gennaio 2018).

Comunque vada il nostro amico a 4 zampe non va mai abbandonato 😉.

I contenuti di cui sopra hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne può essere fatto.

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