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31/10/2022

Quali regole si applicano a chi ha comprato un biglietto aereo, un soggiorno in hotel, un biglietto per un concerto e scopre di essere positivo/a al Covid-19?

Si può chiedere un rimborso in caso di cancellazione della prenotazione?

Vediamo insieme come comportarsi in questi casi.


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Impossibilità sopravvenuta: l’articolo 1463 del Codice Civile

La norma a cui si deve fare riferimento è l’articolo 1463 del Codice civile che tratta il caso dell’impossibilità sopravvenuta di eseguire una prestazione, e cioè, di una impossibilità oggettiva di adempiere la stessa.

Rientrano in questa norma i casi in cui, in un contratto a prestazioni corrispettive, interviene un impedimento soggettivo di chi deve godere della prestazione.

Esempio tipico è quello di chi non può fruire di un viaggio con finalità turistica, per una causa di forza maggiore.

Questa causa deve essere non prevedibile e non ascrivibile alla condotta di chi ha comprato il viaggio.
Se la causa ha queste caratteristiche, nasce il diritto di richiedere la restituzione delle somme già versate.

Deve trattarsi dunque di un fatto imprevedibile e imprevisto che riguarda il turista in prima persona o un suo prossimo congiunto e che impedisce di godere dei servizi acquistati.

 

Si ha diritto al rimborso se ci si ammala di Covid-19? Si

L’articolo 1463 è applicabile all’ipotesi di impossibilità oggettiva di usufruire di una prenotazione a causa della positività al Coronavirus.

Quindi questa norma costituisce il fondamento per il diritto al rimborso di quanto pagato per la prenotazione di un volo, per un pacchetto vacanza o per una struttura alberghiera, per un concerto o per uno spettacolo teatrale.

 

Come deve agire il consumatore?

 

Se il consumatore scopre di essere positivo/a al Covid-19 vicino al giorno della partenza, o vicino al giorno del concerto, deve tempestivamente contattare, rispettivamente, la struttura ricettiva , l’agenzia di viaggi, il tour operator o, comunque, il fornitore del servizio che aveva acquistato.

Va aperta una segnalazione sulla malattia, allegando l’esito del tampone, il certificato medico e avviando così la richiesta di rimborso.

Se la prenotazione concerneva un volo aereo, occorre ricordare che l’art. 495 del Codice della Navigazione tutela i diritti del consumatore e prevede che il passeggero abbia diritto al rimborso dell’intero prezzo del biglietto se non gli è possibile prendere il volo, senza dover pagare nessuna penale, per motivi di salute gravi e dimostrabili che rendano impossibile il trasporto aereo, purché il disagio sia immediatamente comunicato alla compagnia aerea.

Ciascuna compagnia ha procedure specifiche: è quindi importante informarsi e seguire le indicazioni disponibili sul sito della compagnia aerea.


 

Se quanto pagato non viene restituito, cosa si fa?

Non sempre il fornitore si mostra disponibile a rimborsare quanto pagato dal consumatore, impossibilitato ad usufruire della prestazione a causa della positività al Covid-19.
In questa ipotesi occorre innanzitutto comprendere se il fornitore è un soggetto italiano oppure estero.

Nel primo caso il consumatore può agire giudizialmente per tutelare i suoi diritti davanti alle competenti autorità giudiziarie italiane

Invece quando il fornitore del servizio è un soggetto straniero, o il servizio è stato acquistato sul sito internet di una società che ha sede legale all’estero, emergono alcune difficoltà oggettive da risolvere quali, per esempio, l’individuazione della legge applicabile al contratto, l’individuazione del foro competente per l’instaurazione del giudizio, la lingua, ecc. .

In conclusione, l’art. 1463 c.c. rappresenta "un salvagente" per chiedere il rimborso nei casi di sopraggiunta impossibilità di usufruire della prestazione, per motivi di necessità o forza maggiore.

In questi casi una polizza di Tutela Legale ARAG mette la persona, che ha ricevuto un rifiuto di restituzione della somma pagata, nelle condizioni di potersi difendere con i migliori strumenti previsti dalla legge.

 

In collaborazione con:

Studio Legale Spagnuoli
Piazza F. Guardi, 11
20133 MILANO

I contenuti di cui sopra hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne può essere fatto.

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La polizza di Tutela Legale ARAG copre le spese dell’avvocato e del perito e dà un supporto legale in moltissime situazioni della vita quotidiana (per esempio, contestazione di una bolletta, lite con un vicino di casa per rumori eccessivi, richiesta danni in un incidente stradale).

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