Vai al contenuto Vai alla ricerca Vai al contatti Vai alla mappa del sito

28.02.2023

Tempo di lettura: 5 minuti

Sui giornali leggi spesso notizie circa l'aumento degli infortuni sul lavoro, soprattutto in campo edile.

Quando nasce una responsabilità penale del committente, cioè di colui che affida ad altri l'esecuzione dei lavori?

Qui trovi alcuni principi generali e la descrizione di un caso purtroppo realmente avvenuto.


ARAG Tutela Legale Famiglia #Next!

La tua famiglia è la cosa più importante che hai: proteggila da ogni imprevisto.

Chi è il committente dei lavori?


L'art. 89, lett. b), del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), definisce il committente come il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Il committente è chiamato a pianificare l'intervento anche sotto il profilo della sicurezza, facendosi carico di una parte di responsabilità in materia di prevenzione antinfortunistica.

Il committente di lavori edili, infatti, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini.

Si evidenzia che la suddetta posizione di garanzia deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si verifica un sinistro.

 

Mancata adozione di misure di prevenzione di un infortunio

Per comprendere i presupposti della responsabilità penale nella quale può incorrere il committente, è opportuno richiamare una sentenza della Cassazione.

“In tema di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati” (Cassazione Penale 22/9/2020, nr. 28728).

Il committente è quindi coinvolto nel processo di prevenzione degli infortuni.

In particolare nell'articolo 26 del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008), si precisa che, da una parte, il committente deve fare una verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi e, dall’altra parte, che ha l’obbligo di fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente dove opereranno.


La responsabilità penale

Il committente risponde dell’infortunio sul lavoro se l’evento dipende dalla mancata adozione di misure di prevenzione o dalla predisposizione di inadeguate misure di prevenzione

Il committente non risponde dell’infortunio sul lavoro se le precauzioni, imposte dal tipo di lavorazione, richiedono delle specifiche competenze tecniche con riguardo alle procedure e tecniche da adottare.

Un caso realmente avvenuto

In una recente sentenza il committente, avendo violato le norme per la prevenzione degli infortuni, è stato dichiarato penalmente responsabile della caduta da un albero di un operaio, avvenuta durante dei lavori di disboscamento (sentenza Cassazione Penale, n. 5409/2022).

Il lavoratore, mentre era intento a tagliare alberi, è stato colpito al capo dalla caduta di un albero, che era stato segato con una motosega da un collega.

Fu accertato che l’infortunio era avvenuto perché la ditta, alla quale era stata affidata l'opera, era priva dei requisiti tecnico-professionali necessari e non vi era stato il controllo circa l’adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Secondo i giudici il committente dei lavori ha l'obbligo di adeguare la sua condotta alle fondamentali regole di diligenza e prudenza.

Dunque il committente deve scegliere una ditta accertando:

- che abbia i titoli di idoneità prescritti dalla legge;
- ed anche che abbia la capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo di attività che gli viene affidata.

In collaborazione con:

Studio Legale Associato Franciosa - Passini
Piazza Montegrappa n. 11
00044 - FRASCATI

I contenuti di cui sopra hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne può essere fatto.

Che cosa ti può offrire ARAG?

La polizza di Tutela Legale ARAG copre le spese dell’avvocato e del perito e dà un supporto legale in molte situazioni della vita quotidiana (per esempio, reclamo per una bolletta errata, lite con un vicino per rumore eccessivo, richiesta danni subiti in un incidente stradale).

Il nostro obiettivo è fare in modo che i clienti ARAG sappiano sempre cosa fare e a chi rivolgersi, anche solo se hanno un dubbio o una curiosità.

Per saperne di più visita la pagina la Tutela Legale per la Famiglia.

Messaggio promozionale prima della sottoscrizione leggere il set informativo.

Potrebbero interessarti anche...

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio, 59 , 37135 Verona P.I. 04167600230 - C.F. e n. R.I. Verona 93238290238 - REA n. VR - 394658. Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione IVASS, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Rappresentante Generale e Direttore Generale per l'Italia: Andrea Andreta. Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449 - e-mail: arag@arag.it - pec: arag@pec.arag.it web: www.arag.it

ARAG SE - Societas Europaea - sede legale D - 40472 Düsseldorf (Germania), ARAG Platz 1 Capitale sociale Euro 100.000.000. Iscritta nel Registro del Tribunale di Düsseldorf al n. HRB 66846 - Soggetta al controllo della Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin: www.bafin.de). Presidente del Consiglio di Sorveglianza: Dr. Paul-Otto Faßbender. Consiglio di Gestione: Dr. Renko Dirksen (Speaker of the management Board), Dr. Matthias Maslaton, Wolfgang Mathmann, Dr. Shiva Meyer, Hanno Petersen, Dr. Joerg Schwarze.

Contatti e servizi