La responsabilità del committente
Chi affida i lavori ad altri deve fare attenzione su chi sceglie
28.02.2023
Sui giornali leggi spesso notizie circa l'aumento degli infortuni sul lavoro, soprattutto in campo edile.
Quando nasce una responsabilità penale del committente, cioè di colui che affida ad altri l'esecuzione dei lavori?
Qui trovi alcuni principi generali e la descrizione di un caso purtroppo realmente avvenuto.
Mancata adozione di misure di prevenzione di un infortunio
Per comprendere i presupposti della responsabilità penale nella quale può incorrere il committente, è opportuno richiamare una sentenza della Cassazione.
“In tema di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati” (Cassazione Penale 22/9/2020, nr. 28728).
Il committente è quindi coinvolto nel processo di prevenzione degli infortuni.
In particolare nell'articolo 26 del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008), si precisa che, da una parte, il committente deve fare una verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi e, dall’altra parte, che ha l’obbligo di fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente dove opereranno.
In collaborazione con:
Studio Legale Associato Franciosa - Passini
Piazza Montegrappa n. 11
00044 - FRASCATI
I contenuti di cui sopra hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne può essere fatto.
La polizza di Tutela Legale ARAG copre le spese dell’avvocato e del perito e dà un supporto legale in molte situazioni della vita quotidiana (per esempio, reclamo per una bolletta errata, lite con un vicino per rumore eccessivo, richiesta danni subiti in un incidente stradale).
Il nostro obiettivo è fare in modo che i clienti ARAG sappiano sempre cosa fare e a chi rivolgersi, anche solo se hanno un dubbio o una curiosità.
Per saperne di più visita la pagina la Tutela Legale per la Famiglia.
Messaggio promozionale prima della sottoscrizione leggere il set informativo.
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio, 59 , 37135 Verona P.I. 04167600230 - C.F. e n. R.I. Verona 93238290238 - REA n. VR - 394658. Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione IVASS, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Rappresentante Generale e Direttore Generale per l'Italia: Andrea Andreta. Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449 - e-mail: arag@arag.it - pec: arag@pec.arag.it web: www.arag.it
ARAG SE - Societas Europaea - sede legale D - 40472 Düsseldorf (Germania), ARAG Platz 1 Capitale sociale Euro 100.000.000. Iscritta nel Registro del Tribunale di Düsseldorf al n. HRB 66846 - Soggetta al controllo della Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin: www.bafin.de). Presidente del Consiglio di Sorveglianza: Dr. Paul-Otto Faßbender. Consiglio di Gestione: Dr. Renko Dirksen (Speaker of the management Board), Dr. Matthias Maslaton, Wolfgang Mathmann, Dr. Shiva Meyer, Hanno Petersen, Dr. Joerg Schwarze.