Infiltrazione d'acqua nell'appartamento.
Chi è responsabile e in che modo?
12/02/2018
Non di rado, chi è proprietario di un appartamento, si trova a dover fronteggiare danni per le infiltrazioni dovute alla vecchiaia o alla cattiva manutenzione dell’impianto idraulico condominiale. In situazioni come questa, la responsabilità, e quindi l’obbligo del risarcimento, gravano sul condominio.
Secondo l’art. 2051 del codice civile, infatti, il custode (condominio) risponde di tutti i danni provocati dal bene custodito ai soggetti terzi.
Il condominio ha quindi l’onere di monitorare preventivamente lo stato “di salute” delle parti comuni e, se necessario, intervenire tempestivamente.
Per distinguere le parti comuni dalle private si fa riferimento all'art. 1117 del codice civile, che in modo indicativo e non tassativo stabilisce che sono comuni: “…le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari… e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, oppure, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”.
Colui che subisce un danno da infiltrazione, derivante da tubature condominiali, deve richiedere il risarcimento direttamente al condominio, nella persona dell’amministratore, che è obbligato a risarcire il danno a meno che non provi il caso fortuito o la forza maggiore. E se il danneggiato ha una polizza di tutela legale, la può utilizzare per farsi assistere in ogni fase della sua richiesta di risarcimento, per tutte le attività necessarie (dalla perizia per la quantificazione del danno alla formalizzazione della richiesta stessa), senza doversi preoccupare delle spese legali o per i periti.
In collaborazione con:
Studio Legale Potenza
Avv. Pasquale Potenza
Galleria del Toro, 3
40121 Bologna
Si avverte che i contenuti hanno carattere meramente informativo e non possono sostituirsi ad una consulenza da parte di un professionista qualificato sul caso specifico. In nessun caso la compagnia può essere ritenuta responsabile dell’utilizzo che ne possa essere fatto.