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09/04/2021

Nel nostro paese un cittadino può decidere di non vaccinarsi poiché “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge” (art. 32 della Costituzione).

In tema di vaccini vi sono due esigenze da conciliare: da un lato la libertà personale (che è inviolabile ai sensi dell’articolo 16 della Costituzione); dall’altro la legittima facoltà delle istituzioni di prevedere dei trattamenti sanitari obbligatori mediante una specifica normativa.

 

Settore sanità: obbligo di vaccinazione anti Covid-19

Il legislatore ha finora introdotto l’obbligo di vaccinazione solo per gli esercenti le professioni sanitarie in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

L’obbligo sussiste per i medici e più in generale per tutti “gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali” (art. 4 Decreto Legge 1° aprile 2021 , n. 44).

In relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione del personale sanitario non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

Il rifiuto del vaccino, non giustificato, ed in assenza di mansioni alternative disponibili che non comportino contatti interpersonali o rischio di diffusione del contagio, determina la sospensione dalla prestazione e dalla retribuzione fino al 31 dicembre 2021 o fino all' assolvimento dell' obbligo vaccinale.
Questo vale, lo ripetiamo, solo per le professioni sanitarie.

Settori lavorativi diversi dalla sanità: non c è obbligo di vaccinazione anti Covid-19

I lavoratori dei comparti diversi dalla sanità non sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19.

Dunque non vi è una norma generale che ha reso obbligatoria questa vaccinazione.

La strada scelta è quella della “raccomandazione a vaccinarsi”.

Vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate

Nei contesti lavorativi occorre fare una distinzione tra:

a) vaccinazioni obbligatorie tali da essere un requisito irrinunciabile per poter svolgere uno specifico lavoro. In tale caso il compito di verificare l’avvenuta vaccinazione spetta al datore di lavoro
b) vaccinazioni raccomandate per svolgere un certo lavoro in sicurezza. Qui il compito di monitorare il piano vaccinale appartiene al medico competente
c) vaccinazioni obbligatorie per l’ingresso in Paesi esteri, anche ai fini lavorativi.

Le vaccinazioni sono obbligatorie in presenza di un “rischio biologico”.

L’obbligatorietà delle vaccinazioni, dunque, non può essere considerata in modo generico ma va valutata rispetto al rischio esistente in quel preciso singolo settore.

 
 

Cosa accade in caso di rifiuto di una vaccinazione obbligatoria?

Al lavoratore potrebbe essere contestata una violazione di carattere contrattuale nei confronti del datore di lavoro.

Si ricorda inoltre che le misure di sicurezza devono essere attuate dal datore di lavoro anche contro la volontà del lavoratore (sentenza Cassazione nr. 1170/1991) per cui, in caso di rifiuto, la normativa impone al datore di lavoro di attivare una procedura disciplinare (art. 7 L. 300/1970).

Infine, in caso di rifiuto immotivato della vaccinazione, il lavoratore mette in atto un comportamento che potenzialmente ha anche un rilievo penale poiché, come argomentato dalla Cassazione (sentenza nr. 1728/2005), il lavoratore non può rifiutare le vaccinazioni quando queste sono previste per legge.


La vaccinazione obbligatoria è un tema sul quale decide lo Stato

La vaccinazione obbligatoria è una materia riservata alla competenza statale.

Il confine tra trattamenti obbligatori e non obbligatori rientra tra i principi fondamentali della tutela della salute e deve dunque essere stabilito dallo Stato.
Ciò anche allo scopo di garantire misure omogenee su tutto il territorio nazionale.

La scelta tra obbligo e raccomandazione, ai fini della somministrazione del vaccino, costituisce il punto di equilibrio tra valori che sono parimenti tutelati dalla nostra Costituzione, tra autodeterminazione del singolo da un lato (rispetto della propria integrità psico-fisica) e tutela della salute (individuale e collettiva) dall'altro lato.

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