È possibile staccarsi dall’impianto di riscaldamento condominiale centralizzato?
Le regole e le autorizzazioni previste.
In genere è possibile distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato in un condominio.
Ma non si tratta di una procedura così breve.
Vediamo insieme perché.
L’impianto di riscaldamento condominiale centralizzato va considerato come un bene comune condominiale, la cui proprietà spetta in comune ai singoli condòmini (Art. 1117 comma 1 n. 3, del codice civile).
Tale natura deve essere riconosciuta sia alla caldaia ed ai connessi apparati, sia alle tubature con la precisazione che queste ultime rientrano poi nella proprietà esclusiva del singolo condòmino a partire dal punto di diramazione in prossimità delle unità immobiliari.
Ciò implica che:
1) ogni condòmino ha diritto a ricevere dall’impianto centralizzato un sufficiente ed uniforme calore;
2) la ripartizione delle spese di riscaldamento tra i condòmini avviene in base ai millesimi di proprietà.
Ci sono due tipologie di spese per il riscaldamento:
- le spese per la manutenzione e conservazione dell’impianto (a carico di tutti i condòmini secondo il citato criterio di riparto millesimale)
- le spese di esercizio che sono a carico dei soli condòmini che usufruiscono effettivamente dell’impianto.
Secondo l'articolo 1118, comma 4, del codice civile, “Il condòmino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.
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Studio Legale Spagnuoli
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