Covid-19: fine dello stato di emergenza
06.05.2022
Il 24 marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 24 denominato “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
Questo decreto modifica le misure anti-Covid: le restrizioni attualmente in vigore vengono eliminate gradualmente a partire dal 1° aprile.
Riepiloghiamo qui di seguito i passaggi principali.
Il 31 marzo 2022 si chiude formalmente lo Stato di emergenza.
Verrà superato definitivamente il sistema a colori per le Regioni.
Non verranno più prodotte le ordinanze del Ministero della Salute di variazione delle Regioni però, con il monitoraggio, si continuerà a verificare l’evoluzione epidemiologica.
Dal 25 marzo 2022 accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, tampone negativo) per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile.
Resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi.
Dal 1° aprile al 30 aprile 2022 obbligo di Green Pass base per:
trasporti a lunga percorrenza
mense e catering
concorsi pubblici
corsi di formazione pubblici e privati
colloqui visivi in presenza con detenuti/internati
partecipazione del pubblico nelle manifestazioni sportive all’aperto.
Il Super Green Pass o Green Pass rafforzato rimane per:
servizi di ristorazione al banco/al tavolo al chiuso (per gli stessi spazi all’aperto basta il green pass base) di qualsiasi servizio;
piscine e centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, convegni e congressi, centri sociali, culturali, ricreativi, feste conseguenti a cerimonie civili e religiose, sale gioco, scommesse bingo e casinò, attività di sale da ballo, discoteche o assimilate, partecipazione a spettacoli aperti e ad eventi/competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
Dal 1° maggio 2022 decadono tutti gli obblighi di Green pass per queste ultime attività.
In ogni caso per verificare quali sono le attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” consigliamo di consultare la tabella presente sul sito del Governo italiano.
Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.
1. Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
2. Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
3. L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
La mascherina all’aperto non è più obbligatoria.
L'obbligo di indossare la mascherina rimane:
• a bordo di aerei, treni, metropolitane, bus, fino al 15 giugno;
• nei cinema, teatri, sale da concerto e palazzetti al chiuso fino al 15 giugno;
• per i visitatori di ospedali, RSA, Hospice e strutture riabilitative;
• per gli studenti dai sei anni in su, fino al termine dell’anno scolastico in corso;
• nei luoghi di lavoro, fino al 30 giugno.
L’utilizzo della mascherina rimane “raccomandato” nelle situazioni a rischio di assembramento (es. supermercati, ristoranti, bar, stadi e teatri all’aperto).
Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'auto-sorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).