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24/05/2021

Nei momenti di svago con i propri figli è normale rilassarsi.

Non controllare i bambini piccoli che giocano può però avere pesanti conseguenze.

Se un minore si fa male nel parco giochi comunale chi è responsabile? il comune oppure il genitore disattento?

Attraverso la descrizione di tre casi realmente avvenuti facciamo il punto sul comportamento che dovrebbero tenere i genitori.

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Caso 1: al parco giochi i rischi vanno previsti

 

Nel primo caso un bambino stava giocando su un cavallo a dondolo, sorvegliato dalla mamma.
L’attrezzo si trovava all'interno dei giardini comunali.
Purtroppo il bambino ad un certo punto scivolava e batteva il viso sull'attrezzo.
I genitori chiesero che il Comune, in qualità di custode del parco giochi e delle relative attrezzature, fosse condannato al risarcimento dei danni.

I giudici affermarono che:

- se le attrezzature custodite dal comune sono conformi alle norme di sicurezza, e non sono pertanto caratterizzate da una attitudine lesiva, il comune non può essere considerato responsabile dei danni

- inoltre un genitore che accompagna un bambino in un parco giochi deve avere ben presenti i pericoli che ciò comporta

- in altre parole l’accompagnatore del minore deve prevedere i normali rischi derivanti dall'attività ludica del bambino o della bambina (sentenza della Cassazione civile, sez. III, n.18167/2014).

Caso 2: sorvegliare i più piccoli anche nel prato dell'albergo

 

Nel secondo caso una bambina inciampava sul ceppo di un alberello nel prato di un albergo.
I genitori chiesero i danni alla struttura alberghiera perché la figlia aveva riportato una ferita alla gamba.

I giudici non accolsero la loro richiesta perché:

- la caduta era avvenuta in un’aiuola per la quale non era previsto il transito delle persone
- la situazione di pericolo poteva essere prevista dai genitori
- i genitori avrebbe dovuto mantenere una sorveglianza molto stretta della figlia vista la sua giovanissima età di appena 3 anni (sentenza della Cassazione civile, sez. VI, n. 8216/21).

 

Caso 3: tanti figli in piscina? bisogna essere presente per tutti

 

Nell’ultimo caso una bambina cadeva usando lo scivolo d'acqua all'interno di un complesso sportivo.
I genitori chiesero che il gestore dell’impianto venisse condannato al risarcimento dei danni subiti dalla figlia.

Nel ricostruire la vicenda era però emerso che il padre della bambina non era presente al momento del fatto.

I giudici evidenziarono inoltre che accompagnare contemporaneamente tre figli minori, tutti bisognosi di controllo, in una struttura solo parzialmente custodita e in cui esiste un potenziale pericolo, non è un elemento che sgrava il genitore da ogni responsabilità.

Anzi, al contrario, conferma la sussistenza di una sua forma di colpevolezza (sentenza della Cassazione civile, sez. VI, n. 13503/2021).

 

Attrezzature con difetti o non conformi: senza prova nessun risarcimento

L’uso delle strutture esistenti in un parco giochi o in una piscina non è di per sé particolarmente pericoloso.
Il pericolo è quello che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti.
 

Solo se viene dimostrato che le attrezzature sono difettose oppure non conformi alle norme di sicurezza, e come tali pericolose, si può chiedere il risarcimento dei danni subiti.

L’art. 2051 del codice civile: riflessioni generali

Secondo l'articolo 2051 del codice civile “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Per esempio questa norma è invocata per affermare la responsabilità di un comune o di una provincia per le buche nelle strade.

Chi resiste alla domanda di risarcimento - il custode - ha l'onere di provare:
- che l'evento è stato cagionato da un fatto estraneo, che può dipendere anche dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima
- che il fatto era eccezionale, imprevedibile e perciò inevitabile.

Nei casi sopra descritti il fatto esterno sarebbe rappresentato dalla mancata vigilanza dei genitori (“culpa in vigilando”) e/ o dall'imprudenza del bambino nell'uso dell'attrezzatura ludica.

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