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Indica il tipo di disservizio, tra volo cancellato, volo in ritardo, coincidenza persa o overbooking
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Inserisci i dati del tuo volo nel calcolatore e scopri se ti spetta il risarcimento e a quanto ammonta: ti servirà il numero del volo, che trovi sul biglietto
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Se l’esito sarà positivo, denuncia il sinistro in pochi click
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Il nostro personale verifica l’operatività della tua polizza
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Il nostro team di esperti prende contatto con la compagnia aerea per richiedere il risarcimento
I diritti del passeggero secondo il regolamento CE 261/2004 in caso di ritardo, cancellazione e overbooking
I tuoi diritti in caso di volo ritardato.
La possibilità di far valere i tuoi diritti nei confronti della compagnia aerea dipende innanzitutto dal chilometraggio del volo prenotato e dalla durata del ritardo:
• per tratte fino a 1.500 km, qualora la partenza sia ritardata di oltre due ore;
• per distanze all'interno dell'UE superiori ai 1.500 Km oppure per tutte le altre tratte aeree comprese tra i 1.500 e i 3.500 km, la partenza deve essere ritardata di oltre tre ore;
• per un viaggio di oltre 3.500 km, il ritardo deve essere superiore a quattro ore.
In questo caso, ti spettano innanzitutto dei servizi di assistenza. In particolare, la compagnia aerea deve fornire pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa e la possibilità di effettuare gratuitamente due telefonate. E se il ritardo si protrae a lungo, hai diritto anche alla sistemazione in albergo.
Inoltre, se il tuo volo arriva alla destinazione finale con più di tre ore di ritardo hai diritto ad un indennizzo forfettario pari a:
• 250 euro per un volo inferiore a 1.500 km;
• 400 euro per le tratte intra-UE superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km;
• 600 euro per tratte superiori a 3.500 km.
Il diritto all’indennizzo non è in realtà previsto direttamente dal regolamento sui diritti dei passeggeri, ma si desume da una sentenza della Corte di giustizia europea: i giudici hanno infatti ritenuto che un ritardo così importante equivalga a una cancellazione del volo.
Se il ritardo supera le cinque ore puoi scegliere di annullare il viaggio.
In questo caso hai diritto, entro sette giorni, al rimborso del prezzo del biglietto nonché, se necessario, ad un volo di ritorno gratuito all'aeroporto di partenza.
I tuoi diritti in caso di cancellazione del volo.
Se il tuo volo viene cancellato dalla compagnia aerea, il vettore deve innanzitutto offrirti la scelta tra:
• un volo con partenza ravvicinata rispetto a quello prenotato. Se scegli quest’opzione, la compagnia aerea deve fornire il vitto e, se necessario, l’alloggio per il pernottamento, oltre a due telefonate gratuite;
• un volo in altra data;
• il rimborso del prezzo del biglietto.
Inoltre, hai diritto ad un risarcimento forfettario come nel caso di volo ritardato, ma in questo caso può essere complicato ottenerlo. Le compagnie aeree talvolta sostengono che la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali (es. emergenza neve, sciopero dei controllori di volo), che però spesso non sono tali.
Ad esempio, i guasti tecnici di natura ordinaria o la malattia di un pilota non possono essere considerati circostanze eccezionali, tuttavia sono spesso citati dalle compagnie aeree come giustificazione del mancato indennizzo.
I tuoi diritti in caso di overbooking.
Talvolta le compagnie aeree vendono più biglietti rispetto ai posti disponibili a bordo. Ciò al fine di evitare che rimangano posti vuoti a bordo.
Quando però tutti i passeggeri si presentano all’imbarco, la compagnia aerea
deve affrontare il problema e cercare di risolverlo offrendo dei voucher o addirittura un importo in contanti per un volo successivo.
Se decidi di accettare quest’offerta, rinunci automaticamente alla possibilità di richiedere un indennizzo economico.
Se non accetti l'offerta, il tuo caso verrà considerato come negato imbarco. Avrai quindi gli stessi diritti in termini di offerte alternative, annullamento, vitto e alloggio e compensazioni economiche come nelle ipotesi di volo ritardato o cancellato.
Ambito di applicazione.
Il regolamento è applicabile a tutto lo spazio aereo dell’Unione Europea, nonché a Islanda, Norvegia, Svizzera e ai c.d. territori d’oltremare, come la Guyana francese e la Martinica, Mayotte, Guadalupa e La Reunion, Saint-Martin, Madera e Azzorre e le Isole Canarie.
Il regolamento riguarda tutti i voli in partenza dall'Unione Europea, indipendentemente dal fatto che si tratti di un volo intra-UE o internazionale. I voli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione un aeroporto situato nell’Unione Europea, sono coperti nella misura in cui sono gestiti da un vettore aereo comunitario, ossia con sede in uno stato membro dell’UE.
Prescrizione
I diritti dei passeggeri aerei in caso di ritardo o cancellazione possono essere fatti valere entro 6 mesi dall’evento (1 anno nel caso di destinazione extraeuropea).
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